Cassazione Penale, Sentenza n. 24275/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 14/10/2021 che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata. Le censure principali riguardano: a) la configurazione dell'aggravante dell'uso dell'arma (art. 628, comma 3, n. 1 c.p.), deducendo che il rinvenimento di pistole giocattolo nell'abitazione di Augello non prova l'effettivo uso di un'arma; b) la configurabilità dell'aggravante di cui al n. 2 dello stesso comma (limitazione della libertà delle vittime); c) l'omessa o insufficiente motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (artt. 132, 133 c.p.); d) violazioni procedurali per mancata risposta a specifiche censure poste in appello (art. 192 c.p.p.); e) per Augello, dedotta l'assenza di prova della sua partecipazione attiva alla rapina. Inoltre, Garifo Fabio ha successivamente dichiarato rinuncia all'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di Garifo Fabio è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione (rinuncia ritenuta formale, tempestiva e irrevocabile). I ricorsi di Lo Bianco, Augello e Garifo Salvatore sono stati ritenuti inammissibili perché proponevano questioni di merito già valutate dalla Corte di appello con motivazione adeguata (cd. doppia conforme) e quindi non attinenti a vizi di legge o a mancanze motivazionali manifeste idonee a fondare il ricorso per cassazione. La motivazione della Corte di appello è stata qualificata come congrua: responsabilità dedotta sulla base di riscontri di polizia giudiziaria, dichiarazioni testimoniali e riscontri materiali; aggravante dell'uso dell'arma ritenuta fondata soprattutto sulle dichiarazioni di testimoni (Armanno) e sul rinvenimento di due pistole giocattolo; negata la riconoscibilità delle attenuanti generiche per le modalità violente del fatto e per i precedenti degli imputati. Conseguentemente, tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; Lo Bianco, Augello e Garifo Salvatore sono inoltre condannati a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende (sanzione omessa per Garifo Fabio in ragione della tempestiva rinuncia).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1 (uso dell'arma)
La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'aggravante, la combinazione di dichiarazioni testimoniali che attestavano la presenza di un'arma durante la rapina e il rinvenimento di due pistole giocattolo nell'abitazione di Augello; dunque la prova è stata valutata nel suo insieme e ritenuta idonea a dimostrare l'uso o la minaccia di un'arma.
La Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante alla luce delle modalità della condotta e delle dichiarazioni delle vittime; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali evidenti.
art. 132 e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio)
La Corte di appello ha negato le attenuanti generiche e motivato la congruità della pena in relazione alla violenza del fatto e ai precedenti; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sia adeguata e che le censure in merito costituiscano sindacato di merito non ammissibile.
art. 192 cod. proc. pen. (omessa risposta alle deduzioni difensive)
I ricorrenti hanno lamentato mancata risposta a specifiche deduzioni; però la Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata, specie attraverso la 'doppia conforme', abbia fornito una risposta complessiva e sufficiente alle doglianze, per cui non sussiste omessa motivazione rilevante ai fini di cassazione.
La rinuncia all'impugnazione è dichiarazione formale, irrevocabile e recettizia; ove resa nelle forme e nei termini, determina l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto regolare la rinuncia espressa da Garifo Fabio, detenuto, ai sensi dell'art. 123 c.p.p.
Massime di principio
- La presenza di oggetti riconducibili ad armi (anche se giocattolo) e dichiarazioni testimoniali che attestino l'uso o la minaccia possono, se lette congiuntamente, giustificare la configurazione dell'aggravante dell'uso dell'arma: la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali manifesti.
- Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione della prova o della credibilità dei testimoni sono inammissibili in Cassazione quando la Corte di appello abbia fornito una motivazione congrua e coerente (principio della 'doppia conforme').
- La mancata menzione di ogni singolo elemento probatorio nella motivazione di merito non è di per sé vizio: è sufficiente che il giudice evidenzi gli elementi essenziali che giustificano la decisione purché la struttura argomentativa sia logicamente coerente.
- La rinuncia all'impugnazione, se resa nelle forme e nei termini prescritti, è irrevocabile e comporta l'inammissibilità del ricorso; la tempestività e la forma sono elementi sostanziali per la valida rinuncia.
- Le contestazioni concernenti la non riconoscibilità delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio possono riverberarsi sul piano della legittimità solo se emergono palesi errori di diritto o carenze motivazionali manifeste, non per semplici dispute sulla valutazione del merito.
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