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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35810/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato carenza di motivazione sull’affermazione di responsabilità, riproponendo contestazioni relative alla ricostruzione e alla valutazione delle prove. Con il secondo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo ha contestato l’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p. Ha inoltre censurato il giudizio di equivalenza delle circostanze e la graduazione della pena. La sentenza non specifica la quantità di carburante sottratta né la pena concretamente inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una reiterazione di censure di merito, non confrontate con la motivazione d’appello, e dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva quanto già dedotto in appello e non si confrontava con la motivazione, che aveva escluso la particolare tenuità in ragione della gravità connessa all’ingente quantità di carburante sottratto e alla commissione di analoghe violazioni; la particolare tenuità richiede congiuntamente la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché le aggravanti risultavano motivate e provate, e non potevano essere escluse sulla sola base di una contestazione formulata per ragioni di congruità sanzionatoria. Anche le doglianze sul giudizio di equivalenza delle circostanze e sulla graduazione della pena sono state dichiarate inammissibili: si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette nel caso concreto da motivazione sufficiente e non illogica, basata sulle modalità del fatto, sull’intensità del dolo e sull’adeguatezza della pena, prossima al minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    l'art. 131- bis cod. pen. richiede, quale condizione per l'esclusione della punibilità sia la particolare tenuità dell'offesa, sia la non abitualità del comportamento e solo la compresenza di siffatti presupposti consente la valutazione del fatto come di particolare tenuità

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    non possono escludersi le aggravanti pienamente provate sulla base della sola censura sollevata «per ragioni di congruità sanzionatoria»

    Le aggravanti risultate pienamente provate non possono essere escluse sulla base della sola esigenza di adeguare la sanzione; occorre una censura idonea a contestarne la sussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione degli elementi probatori: sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio o propongono parametri ricostruttivi alternativi senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei presupposti impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • La censura delle aggravanti non può fondarsi sulla sola richiesta di una pena più congrua quando la loro sussistenza è stata motivatamente ritenuta provata.
  • Il giudizio di equivalenza delle circostanze e la graduazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica, né frutto di arbitrio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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