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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12096/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Due soggetti, quali eredi di una parte originaria di un processo civile presupposto, hanno chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 sia in proprio sia iure hereditatis per l'irragionevole durata del giudizio. La Corte d'appello aveva in parte accolto la domanda, ma aveva calcolato il ritardo solo dal momento successivo al decesso del dante causa, ritenendo non indennizzabile il periodo anteriore, e aveva liquidato una somma ridotta anche per l'esito negativo del giudizio presupposto. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1-bis e 2 L. n. 89/2001, sostenendo che il pregiudizio da durata irragionevole si era già maturato in capo al de cuius prima della morte e che tale diritto si era trasmesso agli eredi iure successionis; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata condanna del Ministero alle spese, nonostante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina perché riesamini la domanda di equa riparazione applicando il principio per cui, quando la parte originaria del processo presupposto sia deceduta dopo che il giudizio abbia già superato la durata ragionevole, il diritto all'indennizzo maturato dal defunto si trasmette agli eredi e va liquidato pro quota per il periodo eccedente la durata ragionevole fino alla data del decesso. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis

    Richiamato quale base normativa della domanda di equa riparazione; la Corte lo applica in combinazione con l'art. 2 per affermare la spettanza dell'indennizzo anche iure hereditatis quando il ritardo sia maturato prima della morte della parte.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    È indicato come parametro della durata ragionevole del processo di primo grado, pari a tre anni; se tale soglia è già superata al momento del decesso della parte, il diritto all'indennizzo è già sorto e si trasmette agli eredi.

  • art. 110 c.p.c.

    La continuità della posizione processuale dell'erede rispetto al dante causa non impedisce la separata considerazione del danno da ritardo maturato prima del decesso e di quello eventualmente patito dall'erede dopo l'intervento nel processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo; il rinvio dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001, se la parte originaria del processo presupposto muore dopo che il giudizio ha già ecceduto la durata ragionevole, il diritto all'indennizzo maturato in capo al de cuius si trasmette agli eredi iure successionis.
  • Ai fini della liquidazione dell'indennizzo non può essere assunto come riferimento l'intero procedimento in modo indistinto: occorre ricostruire analiticamente le diverse frazioni temporali e valutare separatamente il periodo ragionevole e quello eccedente, distinguendo il danno del de cuius da quello eventualmente sofferto dagli eredi dopo l'intervento nel processo.
  • La successione nel processo ex art. 110 c.p.c. non comporta automatismi risarcitori; l'indennizzo CEDU/L. n. 89/2001 spetta a chi abbia concretamente subito il patema da durata irragionevole, ragione per cui rilevano la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida definizione.
  • Quando il ritardo irragionevole sia già maturato prima della morte della parte, gli eredi possono chiedere la liquidazione pro quota in proporzione alla quota ereditaria per il periodo eccedente la durata ragionevole fino al decesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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