Cassazione Penale, Sentenza n. 2188/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva confermato il provvedimento del G.I.P. di Tivoli disponendo a loro carico la misura cautelare dell'obbligo di presentazione per il reato di furto (artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 c.p.). Il motivo principale del gravame era che non sussisterebbe la gravità indiziaria relativa all'aggravante "dell'esposizione della cosa alla pubblica fede" (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.), in quanto la presenza di dispositivi antitaccheggio o di sistemi di sorveglianza efficaci impedirebbe la consumazione del reato e quindi dovrebbe configurarsi al più il tentativo. Le appellanti richiamavano orientamenti della giurisprudenza che escludono l'aggravante quando esista una sorveglianza "continuativa" e specificamente efficace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la giurisprudenza prevalente esclude l'aggravante solo quando sussista una sorveglianza continuativa e specificamente efficace, idonea ad impedire l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa al soggetto (es. intervento immediato "in continenti" o controllo costante tramite videosorveglianza con immediato intervento). Le placche antitaccheggio, invece, non garantiscono una sorveglianza a distanza continuativa: al loro passaggio si attiva un allarme ma non si assicura il controllo che escluderebbe l'aggravante. Nel caso concreto il Tribunale aveva constatato che le indagate prelevavano merce dagli scaffali, occultavano articoli nelle borse, pagavano una minima parte e uscivano facendo azionare il sistema antitaccheggio; non risultava una sorveglianza continuativa della loro condotta. Per questi motivi la Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, confermando la misura e condannando le ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
Configurazione della partecipazione nel delitto (concorso di persone) richiamata nel capo d'imputazione
Norma base del reato di furto: sottrazione di cosa mobile altrui; applicata per qualificare il fatto contestato
Aggravante per il furto di cose esposte alla pubblica fede: la Corte interpreta che tale aggravante sussiste salvo che non sia dimostrabile una sorveglianza continuativa e specificamente efficace che impedisca l'effettiva disponibilità della cosa all'agente; i dispositivi antitaccheggio non sono, di per sé, idonei ad escludere l'aggravante
Norma sul riesame delle misure cautelari: il Tribunale ha deciso in sede di riesame confermando il provvedimento del G.I.P.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) è applicabile quando la merce sottratta è facilmente accessibile al pubblico e non è sorvegliata in modo tale da renderne difficoltosa l'asportazione.
- L'esistenza di un dispositivo antitaccheggio che genera un allarme al varco non equivale, di per sé, a una "sorveglianza continuativa": l'antitaccheggio rileva l'occultamento ma non assicura controllo a distanza con intervento immediato, quindi non esclude in automatico l'aggravante.
- Per escludere l'aggravante è necessario dimostrare una sorveglianza continua, costante e specificamente efficace (es. controllo visivo costante, videosorveglianza con intervento immediato o presenza di addetti in grado di interrompere l'azione criminosa "in continenti"). Tale valutazione è fattuale e va compiuta caso per caso.
- Nei ricorsi contro misure cautelari, la Corte valuta la gravità indiziaria rispetto alle aggravanti contestate sulla base degli elementi probatori: l'assenza di prova di una sorveglianza continuativa rende difficoltosa la contestazione dell'aggravante in sede di legittimità.
- Difese basate su precedenti di segno contrario devono mostrare la piena comparabilità del contesto fattuale (es. reale sorveglianza continua tramite videosorveglianza o controllo del personale) per ottenere l'esclusione dell'aggravante; l'orientamento della Suprema Corte è prevalente nel ritenere insufficienti i soli dispositivi antitaccheggio.
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