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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11560/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva reclamatola misura ritenuta eccessiva della trattenuta a titolo di quota di mantenimento sullo stipendio percepito per l'attività lavorativa svolta in carcere (regime ex art.41-bis). Ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo, sostenendo che la questione riguardava un diritto soggettivo (lavoro e retribuzione) e denunciando violazione e erronea applicazione di norme dell'ordinamento penitenziario e di principi costituzionali

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il reclamo non tutelava un diritto soggettivo concreto perché la misura di prelievo (2/5 della retribuzione) era stata determinata e applicata dall'Amministrazione secondo una normativa generale e in modo non discriminatorio nei confronti del ricorrente; perciò non si applicava la procedura speciale di cui all'art.35-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Regola il reclamo giurisdizionale specifico volto a tutelare posizioni soggettive concrete del detenuto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile laddove la misura contestata risultava applicata in base a normativa generale e non aveva colpito un diritto soggettivo concreto del ricorrente

  • art. 69 Ord. pen.

    Richiamato insieme all'art.35-bis come norma dell'ordinamento penitenziario sulla tutela giurisdizionale del detenuto; la Corte ha valutato la natura del rimedio invocato in relazione alla pretesa dedotta

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Regime detentivo speciale in cui il ricorrente era ristretto; la decisione rileva che la trattenuta e le misure economiche sono state determinati nell'ambito della disciplina applicata ai detenuti, senza specifica lesione di un diritto soggettivo individuale

  • artt. 1, 3, 4, 27, 35 e 36 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come presunte norme costituzionali violate (diritti della persona, lavoro, protezione della libertà personale e dignità); la Corte non ha ritenuto che dalla fattispecie emergesse una violazione concreta di tali principi idonea a fondare il reclamo giurisdizionale speciale

  • art. 666 del codice di rito

    Norma di procedura citata dal ricorrente; non rilevante ai fini del rigetto del ricorso perché il vizio dedotto non ha portato all'individuazione di un diritto soggettivo violato

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso era fondato su questo motivo (violazione di norme sostanziali), ma la Corte lo ha ritenuto infondato

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale speciale previsto dagli artt.35-bis e 69 Ord. pen. tutela esclusivamente posizioni di diritto soggettivo concrete e attuali del detenuto; non può essere usato per contestare provvedimenti di applicazione generale dell'Amministrazione penitenziaria che non ledono un diritto individuale specifico
  • Se la misura (es. trattenuta su retribuzione) è determinata e applicata sulla base di una normativa generale e in modo non discriminatorio, il detenuto difficilmente potrà fondare un reclamo giurisdizionale per violazione di un diritto soggettivo
  • Il magistrato di sorveglianza ha l'obbligo preliminare di qualificare correttamente lo strumento giuridico attivato: se la pretesa non riguarda un diritto soggettivo, il reclamo va riclassificato come generico ex art.35, comma 1, n.5, e il relativo provvedimento non è impugnabile con la procedura speciale
  • Per ottenere tutela, il detenuto deve dimostrare non solo il disagio o la sproporzione, ma la sussistenza di una violazione concreta e specifica di un suo diritto soggettivo (es. applicazione discriminatoria, violazione di norme che regolano la retribuzione lavorativa), altrimenti tutte le contestazioni di natura generale sono inammissibili con il rimedio speciale
  • In casi simili, valutare altresì eventuali altri rimedi (amministrativi o civili) quando la questione attiene a diritti di natura salariale e non a profili di esecuzione penitenziaria integranti un diritto soggettivo protetto dal reclamo speciale

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