Cassazione Penale, Sentenza n. 49500/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato in concorso con CASTALDO Antonio. I motivi di ricorso sono due: 1) mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, della applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p.), con richiamo alla disciplina transitoria dell'art.95 del medesimo decreto; 2) vizio di motivazione relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, contestando che i precedenti valorizzati giustifichino la prognosi di pericolosità e sostenendo la natura occasionale della condotta.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile e rigetta le censure. Sul primo motivo si rileva che la nuova disciplina delle pene sostitutive si applica ai procedimenti pendenti se più favorevole, ma la sostituzione resta una valutazione discrezionale del giudice; in assenza di una specifica richiesta da parte dell'appellante non sussiste obbligo di motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione. Sul secondo motivo la Corte ritiene congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato i precedenti e la condotta dell'imputato, sottolineando la scaltrezza e l'uso di informazioni di lavoro per agevolare il reato, che giustificano il mantenimento della recidiva. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022, art. 20-bis (codice penale)
Introduce le pene sostitutive delle pene detentive brevi nel Titolo II del codice penale e collega la loro disciplina a quella della legge n. 689/1981; stabilisce le tipologie di pene sostitutive ma mantiene la valutazione discrezionale del giudice sulla loro applicabilità.
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
Prevede l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti quando la pena inflitta potrebbe essere sostituita, ma non attribuisce un diritto automatico alla sostituzione: la decisione resta discrezionale e, secondo la sentenza, in assenza di una specifica istanza dell'imputato non vige l'obbligo di motivare la mancata sostituzione in appello.
«Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto».
Disposizione transitoria che autorizza l'applicazione delle nuove norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti se risultano più favorevoli all'imputato.
«Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Riafferma il potere discrezionale del giudice nella scelta delle pene sostitutive, richiamando i criteri di valutazione dell'art.133 c.p. e la necessità di valutare rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva.
Fornisce i criteri generali di commisurazione della pena che il giudice deve usare anche nel valutare l'idoneità di pene sostitutive, quali la personalità del reo, la sua condotta e le circostanze del fatto.
Menziionato come parte del thema decidendum iniziale ma non riproposto in ricorso; dalla sentenza non emerge un'ulteriore interpretazione su questo articolo perché la questione non è stata dedotta in Cassazione.
Massime di principio
- Le nuove norme sulle pene sostitutive (d.lgs. 150/2022) si applicano ai procedimenti pendenti se più favorevoli, ma la loro applicazione resta soggetta alla valutazione discrezionale del giudice; l'imputato dovrebbe formulare espressa istanza per ottenere che il giudice si pronunci sulla sostituzione.
- In sede di impugnazione, il giudice dell'appello non è tenuto a motivare specificamente l'assenza di sostituzione della pena se l'imputato non ha chiesto tale misura; l'onere di dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per la sostituzione grava sulla difesa.
- La disapplicazione della recidiva richiede una valutazione complessiva delle pregresse condanne e del loro rilievo rispetto alla condotta attuale; elementi quali l'uso di posizioni lecite per agevolare reati e la 'scaltrezza' operativa possono giustificare il mantenimento della recidiva.
- Per contestare efficacemente l'applicazione della recidiva è utile dimostrare l'irrilevanza o l'estinzione dei precedenti, la loro natura bagatellare o non omogenea rispetto al reato attuale, nonché la mancanza di inserimento stabile in circuiti criminali.
- Nella difesa di ricorsi in Cassazione, è necessario riproporre espressamente tutte le questioni ritenute decisive; questioni omesse in ricorso non saranno riesaminate dalla Corte di legittimità.
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