Cassazione Penale, Sentenza n. 12162/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e falsificazione della targa. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: a) la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato la condotta come riciclaggio nonostante fosse provata soltanto la detenzione di un motociclo con targa contraffatta e non la partecipazione alla contraffazione o alla dissimulazione della provenienza; b) avrebbe omesso di considerare la 'grossolanità' del falso (targa di carta applicata con cellophane) rilevante ai fini del riconoscimento del reato impossibile. Inoltre il Pubblico Ministero chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al reato impossibile perché proposto per la prima volta in cassazione. Ha invece accertato che la qualificazione giuridica era errata: dai fatti emergeva la mera disponibilità del motociclo con targa contraffatta senza elementi probatori che la contraffazione fosse imputabile al Quattrocchi. Pertanto la condotta è stata riclassificata da riciclaggio a ricettazione (art. 648 c.p.). La sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per la determinazione della pena; l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
La norma sul riciclaggio non è applicabile quando manca la prova che l'agente abbia eseguito atti diretti a dissimulare la provenienza del bene o a reinserirlo nell'economia: la semplice detenzione di un bene provento di reato non costituisce automaticamente riciclaggio.
La detenzione di un bene provento di reato, in assenza di adeguate giustificazioni sul possesso, integra il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che i fatti fossero più correttamente inquadrabili in questa fattispecie, meno grave rispetto al riciclaggio.
Il riferimento al reato impossibile relativo alla grossolanità del falso non è stato esaminato nel merito perché la questione è stata sollevata per la prima volta in cassazione; la Corte non ha quindi pronunciato un'interpretazione sostanziale della norma in questo caso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio per cui in Cassazione non sono ammissibili questioni non dedotte in grado d'appello (salvo eccezioni), e quindi ha escluso l'esame della nuova questione di fatto/merito introdotta nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La mera detenzione di un bene proveniente da reato (anche con targa contraffatta) costituisce ricettazione (art. 648 c.p.) se il detentore non fornisce giustificazioni adeguate; il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) richiede elementi probatori aggiuntivi circa la condotta diretta a dissimulare o reinserire il bene nell'economia.
- Questioni di fatto o che richiedono accertamenti di merito (es. la grossolanità del falso e il riconoscimento del reato impossibile) devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito: introdurle per la prima volta in Cassazione è, di regola, inammissibile.
- Se la Cassazione konstata un errore di qualificazione giuridica, può riqualificare il fatto e annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, disponendo il rinvio per il trattamento sanzionatorio a diversa sezione della Corte d'appello.
- In procedimenti con elementi materiali di contraffazione, l'onere probatorio della pubblica accusa comprende la dimostrazione della responsabilità specifica per gli atti di falsificazione o per condotte organizzate di dissimulazione; in assenza di tali elementi si applica la fattispecie di ricettazione.
- Gli avvocati difensori che intendono far valere circostanze che escludono o attenuano la responsabilità (es. reato impossibile, apparenza grossolana del falso) devono farle valere tempestivamente in appello per non precluderne l'esame in Cassazione.
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