Sentenza n. 6761/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 4189/2025, che aveva riformato la sentenza del TAR Latina e respinto i motivi aggiunti contro l'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisizione dell'opera abusiva e le determinazioni sulla domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4189/2025 ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto revocatori. Il primo sarebbe consistito nell'errata percezione dell'eccezione di inammissibilità formulata nel precedente giudizio d'appello: secondo il ricorrente, l'eccezione riguardava la genericità dell'intero appello, mentre la sentenza revocanda l'avrebbe riferita soltanto al deposito tardivo di un elaborato peritale e al primo motivo d'appello. Il secondo errore avrebbe riguardato la ricostruzione dell'esistenza e della consistenza del muro di sottoscarpa, nonché l'asserita utilizzazione di un elaborato peritale dichiarato inutilizzabile. Nella fase rescissoria il ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza revocanda e l'accoglimento dei primi e secondi motivi aggiunti proposti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'asserita errata interpretazione dell'atto d'appello e dell'eccezione processuale costituirebbe, al più, un errore di diritto nell'interpretazione dell'atto e non un errore di fatto revocatorio; inoltre, la sentenza revocanda aveva effettivamente individuato e deciso le eccezioni di inammissibilità ritenute fondate, disattendendo implicitamente il resto. Il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e carenza di interesse, poiché non era stata censurata un'autonoma ragione posta dal TAR a fondamento dell'annullamento dell'ordinanza di acquisizione, ossia la pendenza della domanda di condono. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha osservato che la consistenza e l'attualità del muro di sottoscarpa erano state oggetto del contraddittorio e della decisione nei precedenti gradi di giudizio; pertanto, l'errore denunciato riguardava un punto controverso e non un fatto pacificamente escluso o ignorato. La critica alla valutazione delle risultanze documentali investiva il libero convincimento del giudice e non poteva essere riproposta mediante revocazione dopo il passaggio in giudicato. In ogni caso, l'errore non sarebbe stato decisivo, poiché la sentenza revocanda aveva accolto ulteriori motivi d'appello anche sulla mancata prova della proprietà delle particelle interessate dalla contestata violazione delle distanze. Le domande rescissorie, subordinate all'ammissibilità della fase rescindente, sono state dichiarate parimenti inammissibili e comunque infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 4.000.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo; il rimedio è stato esaminato in relazione all'errore di fatto revocatorio.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in un'errata percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un fatto non controverso e risultare decisivo; non può trasformarsi in una revisione della valutazione delle prove o dell'interpretazione degli atti processuali.
È richiamato con riferimento all'eventuale errore di diritto nell'interpretazione dell'atto di appello, distinto dall'errore di fatto revocatorio.
Norma richiamata nel giudizio presupposto con riguardo alla domanda di condono edilizio relativa al piano interrato; non costituisce il fondamento diretto della decisione sulla revocazione.
Massime di principio
- L'errata interpretazione o ricostruzione del contenuto di un atto processuale e dei motivi di appello integra, al più, un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio, che deve riguardare la percezione materiale di un fatto risultante dagli atti.
- La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando l'errore denunciato concerne un punto controverso, oggetto di allegazione, contraddittorio e valutazione nei precedenti gradi di giudizio.
- La revocazione non consente di censurare la valutazione delle risultanze documentali compiuta dal giudice secondo il proprio libero convincimento, una volta che la decisione sia divenuta definitiva.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: il rimedio è inammissibile quando, anche correggendo l'errore prospettato, la decisione sarebbe comunque sorretta da autonome ragioni non investite dalla censura o da ulteriori motivi indipendenti.
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