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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10543/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto costitutivo di una società, nel quale alcuni soggetti conferivano beni immobili, tra cui beni già pignorati o ipotecati, al capitale della nuova società. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli. In cassazione la società avente causa del compendio conferito deduceva un solo motivo, lamentando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sulla prova presuntiva della scientia damni: sosteneva che la Corte territoriale avesse desunto in modo illogico la consapevolezza del pregiudizio da rapporti di parentela e da asseriti doveri di controllo sull'elenco degli interventi nella procedura esecutiva, nonostante la cancellazione o irregolare tenuta dell'elenco avesse reso oggettivamente impossibile conoscere la persistenza di un creditore intervenuto. I ricorrenti incidentali, originari debitori/fideiussori, proponevano quattro motivi: (1) contestavano la legittimazione e l'interesse della cessionaria subentrata in corso di causa, deducendo che la cessione del credito avrebbe estinto l'interesse della cedente e che non era provata l'inclusione del credito nella cessione in blocco; (2) censuravano l'accertamento dell'esistenza del credito, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare la rilevanza dell'elenco cronologico degli interventi nella procedura esecutiva e la comunicazione di rinuncia, nonché l'effetto liberatorio della falcidia concordataria; (3) invocavano la prescrizione del credito, assumendo che l'estinzione della procedura esecutiva avesse fatto decorrere un nuovo termine prescrizionale; (4) contestavano nuovamente la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, sostenendo che mancasse un effettivo pregiudizio e che il patrimonio dei coobbligati fosse comunque satisfattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la censura principale sulla prova presuntiva perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi sugli artt. 2727 e 2729 c.c., valorizzando complessivamente più indizi e non solo il vincolo di parentela. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sulla legittimazione della cessionaria e sull'onere di prova della cessione in blocco, richiamando il principio per cui la cessionaria deve provare l'inclusione del credito solo se ciò sia contestato o non desumibile con certezza dall'avviso pubblicato; ha inoltre affermato che il cessionario del credito può giovarsi degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente. Le censure sull'esistenza del credito, sulla prescrizione e sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria sono state respinte perché non confrontate con la ratio decidendi e perché la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto persistente l'effetto interruttivo dell'intervento nella procedura esecutiva, non essendo configurabile una prescrizione maturata nei termini dedotti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principale e incidentale, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese alla controricorrente società cessionaria del credito.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale del creditore e, se accolta, consente di agire esecutivamente verso l'avente causa del debitore; i suoi effetti possono giovare al cessionario del credito.

  • art. 2902 c.c.

    L'accoglimento della revocatoria consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'avente causa del debitore.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni richiedono il ricorso a fatti noti dai quali inferire il fatto ignoto tramite un ragionamento complessivo e convergente.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è valida se gli indizi, considerati globalmente, consentono di ritenere ragionevolmente provato il fatto ignoto, senza che esso debba essere l'unica conseguenza possibile dei fatti noti.

  • art. 2465 c.c.

    Richiamato solo come riferimento alla relazione di stima nell'atto costitutivo della società conferitaria.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo incidentale richiama l'interesse ad agire, ritenendo che la cessione del credito avrebbe fatto venir meno l'interesse della cedente; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio promosso dal cedente quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, e può anche impugnare o resistere, quando sia portatore di un interesse attuale e concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché la Corte d'appello si era pronunciata sulle questioni dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali, ma senza una autonoma censura idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali, ma non in modo decisivo per sovvertire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3, n. 4 e n. 5 del comma 1

    Le censure sono state dichiarate in parte inammissibili perché meramente reiterative delle difese di merito o non specificamente illustrate, in parte infondate perché prive di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la forma della trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco vale come adempimento equiparato, quanto agli effetti, alla notificazione della cessione al debitore ceduto.

  • D.Lgs. 385/1993, art. 58

    Disciplina speciale della cessione in blocco dei crediti bancari; la cessionaria deve provare l'inclusione del credito nell'operazione se la circostanza è contestata o non è desumibile con certezza dall'avviso pubblicato.

  • art. 2697 c.c.

    Il tema probatorio viene affrontato in relazione alla dimostrazione degli elementi costitutivi dell'azione e alla prova della cessione e dell'inclusione del credito.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'introduzione o dalla pendenza del processo si protrae fino alla definizione del giudizio o fino alla chiusura anticipata della procedura; la tesi dell'interruzione istantanea richiede condotte estintive o rinunciatarie del creditore.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato in tema di prescrizione ordinaria del credito, ma la Corte ritiene non maturato il termine per effetto dell'interruzione permanente.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato come base degli atti interruttivi della prescrizione tramite iniziative giudiziali.

  • art. 2942 c.c.

    La domanda giudiziale produce un effetto interruttivo che si collega alla pendenza del processo.

  • art. 629 c.p.c.

    La rinuncia agli atti esecutivi richiede forme e termini specifici; un mero convincimento del debitore o una irregolare annotazione non equivalgono a rinuncia valida.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 629 c.p.c. come norma sulla rinuncia agli atti, che deve risultare in forme formalmente idonee.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    L'elenco cronologico degli interventi non regolarmente tenuto dal cancelliere non è stato ritenuto decisivo per escludere il credito.

  • art. 2668-ter c.c.

    Il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento è stato dedotto tardivamente e comunque non è stato ritenuto decisivo.

  • L. Fall., art. 135

    La falcidia del debito principale in concordato non esclude la permanenza dell'azione per l'intero credito verso i fideiussori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    Richiamo finale alla disciplina del contributo unificato, indicata nel dispositivo parziale riportato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prova per presunzioni è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura degli indizi, senza dimostrare che il giudice di merito abbia omesso la valutazione complessiva e convergente degli stessi.
  • Per la validità della prova presuntiva non è necessario che il fatto ignoto sia l'unica spiegazione possibile del fatto noto; è sufficiente che sia una conseguenza ragionevolmente probabile secondo l'id quod plerumque accidit.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la scientia damni può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari valutati unitariamente, anche se ciascuno di essi, isolatamente considerato, sia equivoco o non decisivo.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non esonera la cessionaria dall'onere di provare l'inclusione del singolo credito nell'operazione, salvo che tale inclusione non sia specificamente contestata o risulti con certezza dall'avviso stesso.
  • Il cessionario del credito può intervenire nel giudizio instaurato dal cedente e può beneficiare degli effetti dell'azione revocatoria già proposta, poiché tali effetti accedono alla funzione di garanzia del credito ceduto.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla pendenza di una procedura esecutiva permane fino alla chiusura del procedimento o alla realizzazione della tutela coattiva, non essendo sufficiente una mera deduzione di inerzia del creditore per trasformarlo in effetto istantaneo.
  • La rinuncia agli atti esecutivi deve risultare da un atto formalmente idoneo; non basta il convincimento del debitore, né un'anomala o irregolare annotazione nel fascicolo esecutivo.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese già respinte in appello: occorre confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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