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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29095/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne (art. 416-bis c.p. con pena di 7 anni quale reato-base e art. 629, comma 2 c.p. quale reato-satellite) e aveva aumentato la pena-base di 3 anni per il reato-satellite senza motivare l'entità di tale aumento. Inoltre si contestava l'omessa indicazione se, nella quantificazione dell'aumento, la Corte avesse tenuto conto della riduzione premiale prevista per il rito abbreviato applicato al reato-satellite, rendendo impossibile il controllo del calcolo effettuato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha affermato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite (artt. 132 e 133 c.p. e art. 81, comma secondo, c.p.), e deve specificare il calcolo effettuato, compresa l'eventuale applicazione della riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). Poiché la Corte di appello non ha dato tale motivazione né illustrato il calcolo, l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame. Deciso il 10 maggio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Individua il reato per cui era stata inflitta la pena più alta e che la Corte d'appello ha qualificato come reato-base ai fini del calcolo della continuazione.

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    Norma relativa al reato qualificato come reato-satellite; la relativa pena va considerata nell'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p. e, se giudicata con rito abbreviato, subisce la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.

  • art. 132 c.p.

    Stabilisce i criteri generali per la determinazione della pena; è richiamato per sottolineare l'obbligo di motivazione del giudice nell'esercizio della discrezionalità nella quantificazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Fissa i criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte deve motivare come ha applicato tali criteri anche nella determinazione degli aumenti per reati-satellite.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Prevede l'aumento della pena per il reato continuato; la sua applicazione richiede motivazione sull'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite.

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato (riduzione di un terzo); quando un reato-satellite è stato giudicato con rito abbreviato il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e specificare in motivazione l'applicazione di tale riduzione e il relativo calcolo aritmetico.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Rv. 280216)

    Affermato il principio che, in sede esecutiva, il giudice deve motivare l'entità degli aumenti per i reati-satellite al fine di rendere possibile il controllo del percorso logico-giuridico seguito.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (Rv. 281617)

    Ribadito che quando il reato-satellite è stato giudicato con rito abbreviato l'aumento ex art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. e che il giudice deve specificare di aver tenuto conto della riduzione, indicando il calcolo.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018 (Rv. 27354)

    Chiarisce che, quando la continuazione riguarda reati giudicati con riti diversi, la riduzione per rito abbreviato si applica solo ai reati giudicati con quel rito (sia essi satellite o la violazione più grave).

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la scelta del reato-base ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato-satellite in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; la mera indicazione del limite legale non è sufficiente.
  • Quando un reato-satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice deve applicare la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. all'aumento ex art. 81 c.p. e deve esplicitare in motivazione il calcolo aritmetico effettuato.
  • L'omessa o insufficiente motivazione sull'entità dell'aumento rende il provvedimento impugnabile e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • Nella determinazione dell'entità degli aumenti il giudice deve richiamare e applicare i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (pericolosità, colpa, modalità, finalità, ecc.) affinché il percorso logico-giuridico sia verificabile.
  • Se la continuazione interessa reati giudicati con riti diversi, la riduzione per il rito abbreviato va applicata solo ai reati effettivamente giudicati con tale rito; il provvedimento deve rendere chiaro a quali reati si riferisce ciascuna operazione di calcolo.
  • Per difensori e parti, è essenziale censurare specificamente l'assenza del calcolo e della motivazione in sede di impugnazione, perché la Cassazione controlla l'adeguatezza della motivazione e la correttezza aritmetica.

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