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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36921/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

L'acquirente di un'autovettura usata aveva ottenuto in primo grado la condanna della società venditrice al pagamento di una somma, sul presupposto che il venditore fosse tenuto a consegnare un veicolo perfettamente funzionante. La corte d'appello, però, aveva riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto alla garanzia per vizi e difetti del bene acquistato. Nel ricorso per cassazione la parte acquirente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione al procedimento di accertamento tecnico preventivo già espletato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'accertamento tecnico preventivo rientra tra i giudizi conservativi e la notificazione del relativo ricorso con il decreto del giudice interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.; l'effetto interruttivo perdura fino alla conclusione del procedimento, che coincide con il deposito della relazione del consulente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    richiamato come norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta, rispetto alla quale la corte d'appello aveva dichiarato la prescrizione del diritto.

  • art. 2943 c.c.

    la notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo con il relativo decreto giudiziale determina l'interruzione della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in relazione alla durata e agli effetti dell'interruzione della prescrizione conseguente all'accertamento tecnico preventivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'accertamento tecnico preventivo, in quanto giudizio conservativo, produce effetto interruttivo della prescrizione dal momento della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'accertamento tecnico preventivo permane fino alla conclusione del procedimento, individuata nel deposito della relazione del consulente.
  • In controversie relative alla garanzia per vizi della cosa venduta, la prescrizione non può essere dichiarata se risulta tempestivamente interrotto il relativo termine mediante un valido accertamento tecnico preventivo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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