Sentenza n. 4934/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a plurimi manufatti realizzati in ampliamento e sopraelevazione presso un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario dell’immobile dal gennaio 2008, ha impugnato l’ordinanza comunale notificata il 19 maggio 2025, con la quale gli è stata ingiunta la demolizione, entro sessanta giorni, di sei manufatti e opere accessorie realizzati presso l’unità immobiliare al piano quinto, tra cui manufatti in muratura, coperture in lamiera coibentata e una tettoia in ferro. Ha dedotto, anzitutto, che il Comune avrebbe ordinato la demolizione anche di opere legittime o comunque assentite dalla licenza edilizia del 1967, con carenza di istruttoria e motivazione. Ha lamentato, inoltre, l’omessa valutazione della possibilità di applicare la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001; la violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, per avere il Comune adottato l’ordine demolitorio nonostante il pregresso titolo edilizio; la violazione degli artt. 31, 33 e 36 d.P.R. 380/2001, per l’assegnazione di un termine di sessanta giorni anziché novanta; infine, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per insufficiente motivazione, avuto riguardo alla licenza edilizia del 1967.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla pretesa legittimità delle opere, ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito la prova della corrispondenza tra i plurimi manufatti contestati e la consistenza originaria dell’immobile oppure le opere genericamente autorizzate dalla licenza edilizia del 1967. Il titolo del 1967 autorizzava in termini generici l’ampliamento mediante nuovi vani sulla terrazza e la trasformazione dei vani sottotetto in abitazione, senza consentire di individuare con precisione le opere oggi esistenti. La documentazione prodotta, inclusa la perizia di parte e quella fotografica, evidenziava inoltre una presenza solo parziale degli ampliamenti autorizzati e una progressiva trasformazione dell’immobile sine titulo successiva al 1967. Per la stessa ragione è stata respinta la censura relativa all’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, non essendo stata provata né la corrispondenza dello stato attuale alla consistenza legittimamente assentita né l’epoca di realizzazione degli abusi. L’omessa valutazione della fiscalizzazione non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, poiché la sanzione pecuniaria sostitutiva costituisce una possibilità della successiva fase esecutiva, riguardante l’accertamento degli effetti dell’inottemperanza e dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive. È stata respinta anche la censura sul termine, poiché l’art. 33 d.P.R. 380/2001, applicabile e richiamato nel provvedimento, consente di assegnare un termine congruo, diversamente dall’art. 31 invocato dal ricorrente. Infine, il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato: l’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’individuazione delle opere abusive e all’indicazione delle norme violate, elementi presenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
La norma consente all’amministrazione di assegnare, per l’ingiunzione di demolizione relativa agli interventi considerati, un termine congruo; non trova applicazione il termine di novanta giorni riferito dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria
La fiscalizzazione dell’abuso è una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, e la sua mancata valutazione non costituisce vizio dell’ordine di demolizione.
Il termine previsto dalla disposizione non è applicabile all’ordine adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente insieme agli artt. 31 e 33, ma il giudice ha deciso la questione del termine sulla base dell’applicazione dell’art. 33.
La censura fondata sulla disposizione è stata respinta perché non è stata provata la corrispondenza dello stato attuale dell’immobile alla consistenza legittimamente assentita né l’epoca di realizzazione degli abusi.
L’ordine di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, è adeguatamente motivato mediante l’individuazione delle opere realizzate sine titulo e l’indicazione delle norme violate, senza necessità di una motivazione ulteriore.
Massime di principio
- Chi contesta un ordine di demolizione deducendo che le opere siano state autorizzate da un titolo edilizio pregresso deve fornire una prova puntuale della corrispondenza tra la consistenza attuale dei manufatti e quella specificamente assentita; un titolo generico non è sufficiente a dimostrare la legittimità delle opere esistenti.
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva successiva all’ingiunzione di demolizione; la mancata preventiva valutazione della sua possibile applicazione non vizia l’ordine demolitorio.
- Quando l’ordine repressivo è adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, l’amministrazione può assegnare per l’adempimento un termine congruo, non necessariamente coincidente con il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del medesimo decreto.
- L’ordine di demolizione di opere abusive, quale provvedimento vincolato, non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all’individuazione concreta delle opere realizzate sine titulo e all’indicazione delle norme violate.
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