Cassazione Penale, Sentenza n. 35985/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tognon impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (che aveva confermato la pronuncia del GUP di Novara) lamentando violazione di legge e vizio della motivazione per: 1) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) errata applicazione dell'art. 133 cod. pen. in sede di dosimetria della pena. Sosteneva quindi che la pena inflitta fosse sproporzionata rispetto al fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al trattamento punitivo (attenuanti generiche e dosimetria) nella parte in cui attengono alla quantificazione e valutazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo che tali questioni non siano sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica. Tuttavia, ha rilevato d'ufficio che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il reato non aggravato è divenuto procedibile a querela e di competenza del giudice di pace: ciò comporta che le sanzioni detentive inflitte sono illegali per applicazione retroattiva della nuova disciplina (lex mitior). Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
La circostanza aggravante prevista non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale; rilevazione riportata nella motivazione impugnata.
Norma sulla determinazione della pena (dosimetria). I rilievi del ricorrente su applicazione e quantificazione della pena sono stati dichiarati inammissibili in sede di legittimità quando attengono al trattamento sanzionatorio e sono sorretti da motivazione non illogica.
Riforma che ha reso il reato non aggravato procedibile a querela e di competenza del giudice di pace; applicazione della disciplina più favorevole (lex mitior) in via retroattiva rende illegittima la pena detentiva inflitta anteriormente.
Previsione procedurale che consente alla Corte di Cassazione, anche d'ufficio, di applicare il nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole e di annullare la sentenza sul punto, come richiamato dalle Sezioni Unite.
Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015 (Della Fazia)
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui la Corte di cassazione può applicare d'ufficio la legge penalmente più favorevole anche se il ricorso è inammissibile, annullando la sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria.
Massime di principio
- Le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla dosimetria della pena sono spesso inammissibili in Cassazione se riguardano il mero trattamento sanzionatorio e la motivazione è sufficientemente logica e adeguata.
- Quando interviene una norma più favorevole (lex mitior), anche se la condanna è irrevocabile o il ricorso principale è inammissibile, la Corte di Cassazione può applicare d'ufficio la nuova disciplina e annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena.
- Se una riforma modifica la procedibilità (es. da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela) o la competenza (es. trasferimento al giudice di pace), le pene detentive precedentemente inflitte possono risultare illegittime e devono essere riconsiderate secondo le sanzioni previste per la nuova competenza.
- La declaratoria di illegittimità della pena non necessariamente incide sulla responsabilità penale accertata se la decisione di merito sulla colpevolezza è adeguatamente motivata: rimane possibile il solo annullamento o ricalcolo del trattamento sanzionatorio con rinvio.
- In casi simili è prudente proporre istanze precise in appello o in sede di esecuzione per ottenere l'applicazione della disciplina più favorevole e la conversione o riformulazione della sanzione alla luce della nuova normativa.
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