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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15446/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due precedenti sentenze di condanna: una del Tribunale di Milano, relativa a rapina aggravata ed estorsione commesse nell'aprile 2022 e già considerate avvinte dal vincolo della continuazione, e una del G.i.p. del Tribunale di Roma, relativa a rapina aggravata commessa nel gennaio 2023. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta e ha rideterminato la pena complessiva. Con il ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., contestando in particolare la determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato in modo approfondito i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, con motivazione logica e non contraddittoria. La richiesta del ricorrente mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 81 c.p.

    Norma invocata in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione e alla determinazione dell'aumento di pena.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata come base della richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del merito quando la decisione del giudice dell'esecuzione sul vincolo della continuazione sia sorretta da motivazione logica, completa e non contraddittoria.
  • La censura sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è inammissibile se risolva, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive.
  • Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede un esame concreto dei singoli episodi, della loro connessione e delle modalità di realizzazione; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente, mancante o manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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