Cassazione Penale, Ordinanza n. 15446/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due precedenti sentenze di condanna: una del Tribunale di Milano, relativa a rapina aggravata ed estorsione commesse nell'aprile 2022 e già considerate avvinte dal vincolo della continuazione, e una del G.i.p. del Tribunale di Roma, relativa a rapina aggravata commessa nel gennaio 2023. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta e ha rideterminato la pena complessiva. Con il ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., contestando in particolare la determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato in modo approfondito i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, con motivazione logica e non contraddittoria. La richiesta del ricorrente mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
Norma invocata in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione e alla determinazione dell'aumento di pena.
Norma invocata come base della richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.
Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del merito quando la decisione del giudice dell'esecuzione sul vincolo della continuazione sia sorretta da motivazione logica, completa e non contraddittoria.
- La censura sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è inammissibile se risolva, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive.
- Il riconoscimento della continuazione in executivis richiede un esame concreto dei singoli episodi, della loro connessione e delle modalità di realizzazione; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione apparente, mancante o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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