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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26220/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione aveva rettificato il valore dichiarato in atto per la compravendita di vari immobili siti in Roma. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo del 20% il valore dei cespiti; la CTR, in parziale accoglimento dell’appello della società, aveva a sua volta rideterminato i valori tenendo conto delle condizioni degli immobili e del confronto con beni comparabili. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 88 del 1999, per avere la CTR ritenuto irrilevanti ai fini del prezzo pattuito le spese sostenute per rendere gli immobili commerciabili; (2) nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR ritenuto non verificabile la contestazione sulla metratura di una cantina; (3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione illogica, avendo la CTR equiparato il valore di mercato di un box a quello di un appartamento per stimare un posto auto coperto; (4) ulteriore censura per motivazione illogica e violazione dell’art. 132 c.p.c. per aver utilizzato, per il posto auto scoperto, il valore determinato per il posto auto coperto, a sua volta asseritamente erroneo; (5) violazione dell’art. 93 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite disposta dalla CTR. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendoli, nel concreto, censure puramente motivazionali e quindi non proponibili in cassazione perché la motivazione della sentenza impugnata era superiore al c.d. minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando la legittimità della compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 L. n. 88 del 1999

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la CTR avesse erroneamente escluso rilevanza a spese e circostanze incidenti sul prezzo pattuito; la Corte non affronta nel merito la disposizione perché il motivo è dichiarato inammissibile come censura di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte osserva che la doglianza, in concreto, era di merito e dunque non ammissibile in sede di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio denunciabile è solo la mancanza assoluta di motivazione o la sua radicale apparenza, non la semplice illogicità o insufficienza della motivazione, se questa supera il minimo costituzionale.

  • art. 93 c.p.c.

    La compensazione delle spese disposta dalla CTR è ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non può essere dedotto per contestare la mera illogicità o insufficienza del ragionamento decisorio se la motivazione consente di comprendere la ratio della decisione.
  • La valutazione del valore di beni immobili ai fini della rettifica fiscale, quando compiuta dal giudice di merito mediante criteri comparativi e apprezzamento delle condizioni del bene, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo del merito.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima quando ricorre soccombenza reciproca.
  • La declaratoria di rigetto del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria e di finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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