Cassazione Civile, Ordinanza n. 23637/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2008, fondato sull’assunto che alcune operazioni commerciali fatturate fossero oggettivamente inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni sulla base di elementi presuntivi valorizzati dall’Ufficio, tra cui l’emissione di fatture tra società appartenenti alla stessa compagine proprietaria, la fatturazione di prestazioni da società inesistenti o mai effettuate e l’esistenza di un sistema societario costruito per produrre fatture e costi fittizi o gonfiati. In Cassazione la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto dall’Agenzia l’onere della prova sulla pretesa inesistenza delle operazioni e che gli elementi valorizzati fossero mere presunzioni prive di adeguato supporto indiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge in tema di onere della prova e presunzioni, in realtà sollecitasse una rivalutazione del merito degli elementi indiziari già apprezzati dalla CTR. Inoltre ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata dava conto, sia pure sinteticamente, degli indizi posti a base dell’accertamento, e ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri anche per presunzioni semplici l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse; tale onere non è assolto con la sola fattura, né con la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Disciplina il riparto dell’onere della prova: una volta che l’Amministrazione abbia fornito elementi, anche presuntivi, dell’inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l’effettiva realtà delle stesse.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni quando gli indizi siano apprezzati dal giudice di merito come idonei e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di IVA e imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano valutati come gravi, precisi e concordanti dal giudice di merito.
- Una volta raggiunta tale prova presuntiva da parte dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare la reale esistenza delle operazioni contestate ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi.
- L’esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento non bastano, da sole, a provare la realtà dell’operazione quando tali documenti siano compatibili con una fatturazione fittizia.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale indiziario già compiuta dal giudice di merito.
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