Cassazione Penale, Sentenza n. 25448/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania del 24/03/2023 che ha rideterminato le pene per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata. Sebastiano Laudani ha censurato la motivazione relativa al riconoscimento della continuazione con una precedente condanna (sentenza 29/10/2001), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe contraddetto il precedente giudicato che aveva ritenuto il suo contributo modesto. Maurizio Tomaselli ha contestato violazioni procedurali e vizi di motivazione e travisamento degli atti, denunciando in particolare errori nella indicazione del titolo di reato e nella denominazione di procedimenti (es. indicazione come "Abisso 1") riferiti a pronunce pregresse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Laudani ha confermato il riconoscimento della continuazione tra la precedente condanna e il reato oggetto del presente processo ritenendo che il suo ruolo si fosse evoluto fino a diventare di rilievo (capo/promotore), giustificando l'aumento di pena di 2 anni: pena complessiva fissata in 14 anni di reclusione. Per Tomaselli ha ritenuto gli errori di indicazione del titolo del reato e della denominazione del procedimento meri errori materiali privi di incidenza sulla determinazione della pena: confermata la pena complessiva di 16 anni di reclusione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso di Tomaselli come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio decisivo riconducibile a questa norma.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e il travisamento degli atti; la Cassazione ha ritenuto le contestazioni infondate o riferibili a meri errori materiali privi di incidenza sulla pena.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Applicata dalla Corte territoriale per operare gli aumenti di pena a titolo di continuazione. La Cassazione ha confermato che l'aumento può essere determinato anche tenendo conto della diversa e successiva evoluzione del ruolo dell'imputato nell'associazione, purché motivato e riconoscibile negli atti.
Massime di principio
- Il vincolo di continuazione può essere riconosciuto anche se un precedente giudicato aveva valutato il ruolo dell'imputato come meno rilevante, quando nel periodo successivo emerga, e sia adeguatamente motivata, un'evoluzione del ruolo (es. da semplice partecipe a capo/promotore).
- La valutazione della gravità relativa dei reati ai fini dell'aumento per continuazione è rimessa al giudice di merito: la Cassazione controlla la logicità e la congruità della motivazione, non la semplice discrepanza di valutazione.
- Errori materiali o di denominazione (es. nome del procedimento, descrizione formale del titolo del reato) non sono di per sé motivo di annullamento quando non incidono sull'identificazione della pronuncia richiamata né sulla determinazione della pena.
- Per impugnare con successo vizi di motivazione occorre dimostrare illogicità, contraddittorietà o mancanza di supporto probatorio nella decisione; il mero dissenso o la ricostruzione alternativa non sono sufficienti.
- Nelle vicende di rinvio disposte dalla Cassazione (annullamento parziale con rinvio), il giudice di merito può rivedere aspetti della quantificazione della pena purché non si configuri reformatio in pejus illegittima; la correttezza dell'applicazione degli aumenti va valutata nel complesso e sulla base della motivazione.
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