Cassazione Civile, Ordinanza n. 12183/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La società conduttrice propose opposizione all'esecuzione pre-esecutiva avverso un precetto con cui il consorzio locatore le intimava il rilascio di tre rustici industriali e il pagamento delle spese di lite liquidate in un precedente giudizio tra le parti. La controversia nasceva da un giudizio di cognizione terminato con una sentenza d'appello poi parzialmente cassata dalla Corte di cassazione per avere il giudice di merito erroneamente qualificato come domanda riconvenzionale una difesa della conduttrice, in realtà spendibile come eccezione volta a paralizzare la pretesa avversaria. Dopo la cassazione, le parti non riassunsero il giudizio di rinvio. La conduttrice sosteneva che, per effetto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio avesse travolto l'intero processo e tutte le statuizioni di merito, comprese quelle sulla risoluzione dei contratti di locazione e sulle spese, con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo. Inoltre deduceva che non poteva operare il preteso giudicato interno o parziale sulle spese e sulla risoluzione, essendo stata la sentenza d'appello comunque incisa dalla cassazione. La Corte di merito aveva invece ritenuto formato il giudicato su alcune statuizioni e aveva respinto l'opposizione salvo l'inefficacia del precetto limitatamente al rilascio perché intimato ante tempus. Con il ricorso per cassazione la società denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 393 c.p.c. e, con altro motivo, per violazione dell'art. 336, commi 1 e 2, c.p.c., contestando il mancato riconoscimento dell'effetto espansivo della cassazione sulla risoluzione del contratto, sulle spese e sul precetto nel suo complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo la cassazione della sentenza d'appello, determina l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c., con caducazione delle sentenze emesse nel corso del giudizio, salvo i capi già coperti da giudicato perché non impugnati. Ha inoltre chiarito che la cassazione della sentenza d'appello travolge il capo sulle spese, in quanto dipendente dal capo cassato ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c. Nel caso concreto, ha ritenuto che non fosse sopravvissuto un titolo esecutivo idoneo a fondare il precetto per il rilascio e per le spese, poiché al momento della notifica del precetto la sentenza su cui esso si fondava era già stata cassata e il giudizio di rinvio era già estinto per mancata riassunzione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato la nullità dell'intero precetto opposto, condannando il controricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per opporsi, in via pre-esecutiva, al precetto intimato in assenza di un valido diritto di procedere a esecuzione forzata
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, salvo i capi già coperti da giudicato
la cassazione della sentenza travolge i capi dipendenti, in particolare il capo sulle spese; l'eventuale effetto espansivo esterno viene escluso nel caso concreto perché il precetto è stato notificato dopo la cassazione
l'esecuzione forzata può essere intrapresa solo in presenza di un valido titolo esecutivo, che nella specie difettava
la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originaria opposizione e dichiarando la nullità del precetto
richiamati per affermare che, decorso il termine senza riassunzione, il giudizio di rinvio non sopravvive e l'intero processo si estingue
richiamato nel descrivere la memoria difensiva con cui era stata sollevata l'eccezione/controcredito nel giudizio di merito
richiamato nel descrivere la memoria difensiva della conduttrice nel giudizio di merito
evocato nel precedente giudizio di legittimità quale norma invocata per opporre l'inadempimento della locatrice
evocato nel precedente giudizio di legittimità in combinazione con l'art. 1460 c.c. rispetto alla risoluzione della locazione
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione di tutte le sentenze emesse nello stesso, salvo i soli capi già coperti da giudicato perché non impugnati.
- Quando la sentenza impugnata in cassazione viene annullata, il capo sulle spese processuali è travolto per effetto dell'art. 336, comma 1, c.p.c., poiché dipende dal capo cassato.
- L'esecuzione forzata non può essere iniziata o proseguita in base a un titolo già caducato o privo di attualità; il precetto è nullo se, al momento della sua notificazione, il creditore non dispone di un valido titolo esecutivo.
- L'accoglimento in cassazione di un motivo che impone al giudice di rinvio di riesaminare un'eccezione o una difesa rilevante può impedire che si consolidi il giudicato sulla statuizione di merito che da quella difesa dipende, anche se altri motivi del ricorso erano stati rigettati.
- La portata del giudicato va individuata con precisione: il rigetto di un motivo di ricorso non rende automaticamente intangibile l'intera pronuncia di merito, se coesiste con l'accoglimento di altri motivi che incidono sui presupposti logico-giuridici della decisione.
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