Cassazione Penale, Sentenza n. 22657/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante acquisizione della messaggistica Whatsapp 2019-2021 (si assumeva la tardività della produzione non dipendente dalla ricorrente e si chiedeva, in subordine, perizia sulla provenienza dei messaggi); 2) vizio di motivazione e travisamento degli atti per la riqualificazione del fatto dal delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori) alla contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (molestie), con specifica censura sulla mancata analisi dell'elemento soggettivo (dolo di molestare/petulanza) e sulla mancata delimitazione delle condotte considerate moleste; 3) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del danno alla parte civile, per carenza di specificazione delle condotte e del nesso causale.
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo motivo: ha annullato la sentenza della Corte di Appello con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato circa gli elementi materiali e soprattutto l'elemento psicologico (dolo/petulanza) del reato di cui all'art. 660 cod. pen.; il ricorso è stato quindi parzialmente accolto e la decisione di merito è stata cassata e rimessa in altro giudizio. Il terzo motivo non ha ottenuto accoglimento espresso nella parte motivazionale che ha disposto l'annullamento per le ragioni del secondo motivo.
Norme richiamate
norma che configura il delitto di atti persecutori (stalking): comportamenti reiterati che cagionano perdurante e grave stato di ansia o paura o inducono a modificare le abitudini di vita della vittima; nella fattispecie la Corte di Appello aveva ritenuto non provati in modo sufficiente gli elementi richiesti per questa fattispecie, in particolare per l'incertezza derivante dalla persistenza intermittente della relazione fino al 2020
contravvenzione per molestie e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; richiede la presenza di condotte petulanti o per altri biasimevoli motivi idonee a molestare: la Corte di Appello ha derubricato i fatti a questa fattispecie, ma la Cassazione ha censurato l'assenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (la "petulanza" e la volontà di molestare)
norma sui criteri per la determinazione della pena base: applicata dalla Corte d'Appello per fissare la pena base (4 mesi e 15 giorni) e poi ridotta riconoscendo le attenuanti generiche
riguarda il mutamento in corso di causa del titolo di reato in appello; la Cassazione osserva che l'introduzione, in appello, del tema della derubricazione non impedisce l'esame in cassazione, ma impone alla Corte territoriale un'adeguata motivazione quando cambia la qualificazione giuridica
norma richiamata solo per la prescrizione di omettere i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; non inerente alla decisione sostanziale
giurisprudenza (Sez. 1, n. 12251/1986; Sez. 1, n. 13555/1998)
Sez. 1, n. 12251 del 1986; Sez. 1, n. 13555 del 1998
richiami giurisprudenziali che precisano come l'art. 660 cod. pen. richieda l'identificazione di un contegno intollerabile e la verifica del dolo (volontà di interferire inopportunamente nella sfera altrui); la Cassazione invoca questi principi per sottolineare l'obbligo di approfondimento argomentativo
Massime di principio
- Se sussiste o è emerso un rapporto sentimentale prolungato o intermittente tra le parti, tale circostanza può incidere sulla qualificazione del fatto (stalking richiede continuità e conseguenze lesive persistenti); il giudice deve indicare chiaramente quali condotte, e in quale periodo, sono ritenute idonee a integrare il reato
- La derubricazione a contravvenzione per molestie impone alla Corte di motivare espressamente sia l'elemento materiale (quali atti si considerano molestia) sia l'elemento psicologico (petulanza o altro biasimevole motivo, con valutazione della volontà di molestare)
- Quando la provenienza o l'autenticità di messaggi digitali è contestata, il giudice valutante dovrebbe prendere in considerazione, prima di respingere la richiesta di acquisizione, l'adozione di mezzi istruttori (es. perizia tecnica) ove la loro verifica appaia rilevante e non meramente pretestuosa
- Le richieste tardive di nuove prove/documenti in appello possono essere respinte se la tardività è ingiustificata e la prova non risulta essenziale rispetto al compendio probatorio già acquisito; tuttavia la corte deve motivare adeguatamente la valutazione della tardività e della necessità
- Per la liquidazione del danno morale/materiale occorre motivare quali specifiche condotte hanno cagionato il danno e il nesso causale; decisioni generiche sulla liquidazione sono suscettibili di impugnazione per vizio di motivazione
- Il semplice fastidio o disagio non è automaticamente sufficiente per qualificare la condotta come stalking: occorre dimostrare lo stato di ansia o paura durevole o la modificazione delle abitudini di vita della vittima
- In sede di appello la difesa può proporre una diversa qualificazione del fatto; ma la Corte d'appello che accolga tale derubricazione deve svolgere un'analisi puntuale e motivata degli elementi fattuali e psicologici che giustificano il mutamento
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