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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20115/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che fosse errata la conclusione di un suo asserito disinteresse per l'esito della procedura: aveva infatti nominato due difensori di fiducia e, comunque, non poteva dirsi irreperibile perché le ricerche svolte sarebbero state insufficienti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fatto riferimento agli accertamenti della polizia circa l'interruzione del rapporto coniugale e il trasferimento del condannato in Algeria, con conseguente abbandono del domicilio eletto al fine di fruire delle misure alternative richieste. Da ciò il giudice di merito aveva tratto in modo coerente la conclusione del totale disinteresse dell'interessato, l'impossibilità per l'UEPE di svolgere la necessaria inchiesta socio-familiare e, più in generale, il difetto del requisito essenziale della reperibilità del condannato, sia prima sia dopo l'applicazione della misura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma implicita di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa il cui presupposto applicativo richiede la reperibilità del condannato e la possibilità di svolgere l'inchiesta socio-familiare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza sulla concessione dell'affidamento in prova, il giudice può negare la misura quando risulti che il condannato si sia reso non reperibile e abbia fatto venir meno le condizioni minime per la necessaria verifica socio-familiare da parte dell'UEPE.
  • La deduzione difensiva della sola nomina di difensori di fiducia non è, di per sé, sufficiente a smentire la valutazione di disinteresse per l'esito della procedura, se il complesso degli elementi di fatto depone per l'abbandono del domicilio e per l'impossibilità di eseguire gli accertamenti richiesti.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il tribunale di sorveglianza dia conto in modo coerente e logico degli accertamenti di polizia e li utilizzi per fondare il difetto di un requisito essenziale della misura alternativa.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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