Cassazione Penale, Sentenza n. 50267/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Anna Garro per difetto di querela con riferimento al delitto di furto (art. 624 c.p.) e aggravanti (art. 625 c.p.) avvenuto in epoca anteriore al 15/10/2015. In dibattimento il Pubblico Ministero aveva poi effettuato una contestazione suppletiva (ai sensi dell'art. 517 c.p.p.) di una circostanza aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale contestazione perché era decorso il termine di 90 giorni per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022, e perciò aveva escluso la prosecuzione dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver erroneamente equiparato la prescrizione al regime di procedibilità e per aver precluso al P.M. il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento. Secondo la Cassazione il giudice doveva invece esaminare l'imputazione così come rimodulata dalla contestazione suppletiva e decidere sulla responsabilità o sulla procedibilità del reato; la preclusione preventiva operata dal Tribunale ha comportato una nullità della sentenza di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per i provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
art. 129, art. 516, art. 517, art. 529, artt. 178 e 179
Gli artt. 516-517 disciplinano le "nuove contestazioni" in dibattimento: il P.M. può modificare l'imputazione o contestare circostanze aggravanti durante il dibattimento senza limiti temporali specifici; il giudice deve decidere sul capo così modificato. Gli artt. 178-179 richiamano la nullità per la formulazione dell'imputazione; art.129 e 529 sono quelli invocati dal Tribunale per il proscioglimento ma la Cassazione ha ritenuto applicati erroneamente.
art. 624; art. 625, n. 2 e n. 7 (citata nella motivazione)
Art. 624 definisce il furto; art. 625 elenca aggravanti: la contestazione suppletiva di una specifica aggravante può incidere sul regime di procedibilità (ad es. rendere il reato procedibile d'ufficio se ricorre l'aggravante che coinvolge pubblico servizio).
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il termine di 90 giorni per la proposizione della querela per alcune fattispecie; il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine impedisse la prosecuzione dell'azione, ma la Cassazione ha precisato che ciò non preclude la possibilità per il P.M. di effettuare una contestazione suppletiva che modifichi il regime di procedibilità in dibattimento.
Costituzione della Repubblica Italiana
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: impone al P.M. il potere-dovere di esercitare l'azione penale; la giurisprudenza interpreta tale principio come supporto alla possibilità di nuove contestazioni in dibattimento per adeguare l'imputazione.
Corte Costituzionale
Ha ritenuto problematico il regime di contestazione tardiva di circostanze aggravanti che erano già note, evidenziando che tale contestazione può mutare significativamente il quadro processuale e il regime di procedibilità; la sentenza è utilizzata in motivazione per ammettere la possibilità di contestazioni suppletive anche se incidono su procedibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998; Sez. 2, n. 5180 del 5/11/1999; Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010; Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023
Orientamenti consolidati affermano che non esistono limiti temporali specifici all'esercizio del potere del P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento; il giudice deve invece decidere sul nuovo capo di imputazione e non può impedire preventivamente la contestazione suppletiva.
Massime di principio
- La prescrizione e il regime di procedibilità sono istituti distinti: il decorso del termine relevant per la querela non impedisce automaticamente che il P.M. effettui, in dibattimento, una contestazione suppletiva che muta il regime di procedibilità.
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere (non una mera facoltà) di formulare contestazioni suppletive (art.516 e 517 c.p.p.) durante il dibattimento per adeguare l'imputazione a quanto emerso; il giudice non può precludere preventivamente tale esercizio.
- Se il P.M. formula una nuova contestazione in dibattimento, il giudice deve pronunciarsi sul capo così rimodulato (accertamento di responsabilità o incompetenza), dando modo alle parti di esercitare le difese; il rifiuto del giudice costituisce vizio insanabile e può portare all'annullamento della sentenza.
- La contestazione tardiva di una circostanza aggravante, anche se nota dagli atti, può incidere sul regime di procedibilità e sulla pena; ciò richiede cure difensive (termine, richieste probatorie, eventuale istanza di riti alternativi) ma non impedisce di per sé la modifica dell'imputazione.
- In casi simili il rimedio del P.M. è l'impugnazione della sentenza che omette di pronunciarsi sulla contestazione suppletiva; la Corte di Cassazione può annullare la sentenza per nullità con trasmissione degli atti per i provvedimenti conseguenti.
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