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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno e cauzione, deducendo illegittimità e difetto di motivazione. Contesta la qualificazione di "vicinanza" a RINZIVILLO Salvatore, mette in dubbio la veridicità e la valutazione degli elementi di fatto (sostenendo di vivere a Parma e di essere tornato temporaneamente a Gela per curare la madre) e ritiene che la Corte territoriale non abbia risposto adeguatamente sulla sua pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi dell'art. 10 co. 3 D.Lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge e la censura proposta era di natura essenzialmente fattuale (incongruità/manifesta illogicità) non riconducibile a vizio di diritto. La Corte territoriale aveva invece esposto in modo esteso e articolato elementi idonei a dimostrare la pericolosità sociale: ripetuti contatti con RINZIVILLO nonostante la detenzione (anche attraverso permessi-premio), messaggi ricevuti e trasmessi il cui tenore è stato specificato, e la partecipazione a una riunione di appartenenti alla stessa associazione mafiosa a Gela il 10/09/2017, che evidenziavano la non cessata "messa a disposizione" per l'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - art. 10 co. 3

    Art. 10 co. 3 D.Lgs. n. 159/2011: il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge

    Il Collegio ha ritenuto che il restringimento delle censure ammesse in Cassazione per le misure di prevenzione impedisca un sindacato di merito sui fatti: le doglianze essenzialmente fattuali e sulla valutazione della prova non configurano violazione di legge.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Art. 616 c.p.p.: disciplina l'obbligo di pagamento per le spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, valutando i profili di colpa

    La Cassazione ha applicato l'art. 616 c.p.p. per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla luce della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata in relazione ai profili di colpa nell'inammissibilità)

    La richiamata giurisprudenza costituzionale è stata utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione quando il ricorso contenga profili di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge: questioni di fatto o valutazioni di merito (incongruità o illogicità motivazionale) difficilmente risultano ammissibili.
  • Una motivazione territoriale ampia e articolata che colleghi comportamenti specifici (contatti, messaggi, partecipazione a riunioni) alla "pericolosità sociale" impedisce la censura in Cassazione se non viene indicata una precisa violazione di norme sostanziali o processuali.
  • I contatti mantenuti con esponenti di associazioni mafiose durante il periodo detentivo (anche tramite permessi premio) e la partecipazione a incontri tra affiliati sono elementi ritenuti idonei a provare la perdurante "messa a disposizione" e la pericolosità sociale, anche in presenza di precedente lunga detenzione.
  • Chi impugna provvedimenti di misure di prevenzione dovrebbe qualificare le censure come vizio di diritto (omissione motivazionale specifica, travisamento palese della prova costituito da errori di diritto) e non limitarsi a contestazioni di fatto; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
  • La decisione evidenzia il rischio di condanna alle spese e di ammende (art. 616 c.p.p.) per ricorsi ritenuti infondati o caratterizzati da colpa nella determinazione dell'inammissibilità: valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre cassazione.

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