Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per 3 anni con obbligo di soggiorno e cauzione, deducendo illegittimità e difetto di motivazione. Contesta la qualificazione di "vicinanza" a RINZIVILLO Salvatore, mette in dubbio la veridicità e la valutazione degli elementi di fatto (sostenendo di vivere a Parma e di essere tornato temporaneamente a Gela per curare la madre) e ritiene che la Corte territoriale non abbia risposto adeguatamente sulla sua pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, ai sensi dell'art. 10 co. 3 D.Lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge e la censura proposta era di natura essenzialmente fattuale (incongruità/manifesta illogicità) non riconducibile a vizio di diritto. La Corte territoriale aveva invece esposto in modo esteso e articolato elementi idonei a dimostrare la pericolosità sociale: ripetuti contatti con RINZIVILLO nonostante la detenzione (anche attraverso permessi-premio), messaggi ricevuti e trasmessi il cui tenore è stato specificato, e la partecipazione a una riunione di appartenenti alla stessa associazione mafiosa a Gela il 10/09/2017, che evidenziavano la non cessata "messa a disposizione" per l'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) - art. 10 co. 3
Art. 10 co. 3 D.Lgs. n. 159/2011: il ricorso per cassazione nei confronti delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge
Il Collegio ha ritenuto che il restringimento delle censure ammesse in Cassazione per le misure di prevenzione impedisca un sindacato di merito sui fatti: le doglianze essenzialmente fattuali e sulla valutazione della prova non configurano violazione di legge.
Codice di procedura penale - art. 616
Art. 616 c.p.p.: disciplina l'obbligo di pagamento per le spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, valutando i profili di colpa
La Cassazione ha applicato l'art. 616 c.p.p. per irrogare la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla luce della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata in relazione ai profili di colpa nell'inammissibilità)
La richiamata giurisprudenza costituzionale è stata utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione quando il ricorso contenga profili di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge: questioni di fatto o valutazioni di merito (incongruità o illogicità motivazionale) difficilmente risultano ammissibili.
- Una motivazione territoriale ampia e articolata che colleghi comportamenti specifici (contatti, messaggi, partecipazione a riunioni) alla "pericolosità sociale" impedisce la censura in Cassazione se non viene indicata una precisa violazione di norme sostanziali o processuali.
- I contatti mantenuti con esponenti di associazioni mafiose durante il periodo detentivo (anche tramite permessi premio) e la partecipazione a incontri tra affiliati sono elementi ritenuti idonei a provare la perdurante "messa a disposizione" e la pericolosità sociale, anche in presenza di precedente lunga detenzione.
- Chi impugna provvedimenti di misure di prevenzione dovrebbe qualificare le censure come vizio di diritto (omissione motivazionale specifica, travisamento palese della prova costituito da errori di diritto) e non limitarsi a contestazioni di fatto; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- La decisione evidenzia il rischio di condanna alle spese e di ammende (art. 616 c.p.p.) per ricorsi ritenuti infondati o caratterizzati da colpa nella determinazione dell'inammissibilità: valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre cassazione.
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