Cassazione Penale, Sentenza n. 32892/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del G.i.p. che, nell'ambito di un patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva disposto la sospensione della patente per otto mesi in relazione a guida in stato di ebbrezza con causazione di incidente. Il motivo del ricorso è la violazione dell'art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b, e commi 2-bis e 2-sexies, per aver omesso di applicare il raddoppio della durata minima della sanzione amministrativa accessoria (la causazione di incidente integra l'aggravante del comma 2-bis che raddoppia il minimo di sei mesi, rendendolo quindi di un anno). Si chiedeva l'annullamento limitato alla durata della sospensione e la sua rideterminazione al minimo di un anno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata riconosciuta l'aggravante per aver causato un incidente, la sanzione amministrativa accessoria doveva essere raddoppiata rispetto al minimo di sei mesi. Applicando l'art. 620, lett. I), c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente e l'ha rideterminata nel minimo edittale di un anno. Le altre statuizioni restano confermate.
Norme richiamate
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada, art. 186
Il comma 2, lett. b) fissa un minimo di sei mesi per la sospensione; il comma 2-bis introduce l'aggravante per la causazione di incidente che determina il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria, quindi il minimo diventa un anno.
Codice di procedura penale, art. 444
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Anche nel patteggiamento il giudice deve rispettare i limiti minimi edittali per le sanzioni amministrative accessorie.
Codice di procedura penale, art. 620, lett. I)
Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di errore di diritto limitato, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e, se del caso, di rideterminare direttamente la sanzione nel minimo edittale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 27989 del 03/07/2012 (P.G. in proc. Rossi) e Cass. Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004 (P.G. in proc. Lamaj)
Principio consolidato secondo cui, se il giudice applica la sospensione della patente in misura inferiore al minimo previsto dalla legge, la Corte di Cassazione, su specifico motivo del pubblico ministero, può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente a tale capo e rideterminare la sanzione al minimo edittale.
Massime di principio
- Se nel reato di guida in stato di ebbrezza è riconosciuta l'aggravante per la causazione di un incidente (comma 2-bis dell'art. 186), il minimo della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente raddoppia: il minimo di sei mesi diventa un anno.
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque rispettare i limiti minimi edittali delle sanzioni amministrative accessorie; la violazione costituisce errore di diritto impugnabile dal pubblico ministero.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I), annullare senza rinvio e rideterminare la durata della sanzione accessoria quando l'errore è di diritto e riguarda solo quella parte della decisione.
- Il ricorso del pubblico ministero può essere efficace e limitato alla sola correzione della durata della sanzione amministrativa accessoria senza incidere sulle altre statuizioni della sentenza.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare il riconoscimento dell'aggravante o proporre circostanze attenuanti specifiche; in mancanza, la cassazione potrà aumentare la durata dell'accessorio fino al minimo previsto dalla legge.
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