Cassazione Penale, Sentenza n. 40468/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza con cui il Tribunale di Roma li ha condannati a 200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 c.p., per il possesso illegale di 8 cartucce calibro 9x19. L'appello articolava due motivi: (1) error in iudicando per mancata valutazione e motivazione circa la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante il Tribunale avesse riconosciuto il minimo disvalore e concesso attenuanti generiche; (2) doglianza di eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: il giudice di primo grado ha omesso di esaminare e motivare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la sentenza impugnata non consente di comprendere le ragioni per cui la causa di non punibilità non sarebbe stata ritenuta sussistente, anche alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche per il minimo disvalore. Per questo la sentenza è stata annullata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e il procedimento è rinviato al Tribunale di Roma per nuovo esame. Il secondo motivo non è stato esaminato in ragione dell'accoglimento del primo.
Norme richiamate
Norma che sanziona la detenzione illegale di armi o munizioni; nel caso ha costituito il fatto-base della condanna (8 cartucce calibro 9x19).
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: deve essere valutata dal giudice confrontando il minimo disvalore dell'episodio e il grado di colpevolezza; la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione sulla gravità oggettiva e sulla colpevolezza, ma il giudice non può omettere completamente la valutazione.
Principi di determinazione della pena utili a valutare la congruità del trattamento sanzionatorio in rapporto agli indici di gravità oggettiva e al grado di colpevolezza, e quindi rilevanti per decidere sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 593 co. 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità di determinate pronunce: nel testo è riportato che la sentenza di primo grado era indicata come inappellabile, ma i ricorrenti hanno comunque proposto appello e la Corte si è pronunciata sul vizio di motivazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018)
Conferma che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione complessiva con cui il giudice valuta gravità e colpevolezza; tuttavia deve essere possibile ricostruire le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado riconosce il minimo disvalore del fatto e concede attenuanti generiche, la difesa deve chiedere esplicitamente l'applicazione dell'art. 131-bis e mettere in evidenza gli elementi che ne giustificano l'applicazione (quantità esigua, assenza di pericolosità sociale, scarso grado di colpevolezza).
- Il giudice è tenuto a valutare e motivare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità; la motivazione può essere anche implicita ma deve comunque permettere di comprendere le ragioni del rigetto o dell'accoglimento.
- In caso di omessa o insufficiente valutazione dell'art. 131-bis, la Corte d'appello (o il giudice superiore) potrà annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame, rendendo superflue altre censure legate al quantum della pena fintanto che la non punibilità non venga esclusa definitivamente.
- La parte che resiste (Pubblico Ministero) dovrebbe affrontare nel contraddittorio le richieste di applicazione della particolare tenuità per evitare annullamenti per carenze motivazionali.
- Quando si impugna per eccessività di pena, valutare se convenga prima ottenere il riconoscimento dell'art. 131-bis: il riconoscimento della non punibilità rende irrilevante la questione del quantum sanzionatorio.
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