Cassazione Penale, Sentenza n. 20470/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale che, riformando l'assoluzione del Giudice di Pace, li aveva ritenuti responsabili agli effetti civili del reato di invasione di terreni (art. 633 c.p.) e li aveva condannati al risarcimento, con provvisionale di €5.000. Le censure sono state articolate in più punti: (i) violazione e errata applicazione dell'art. 581-bis c.p.p., con richiesta di dichiarare inammissibile l'appello della parte civile per difetto di specificità dei motivi; (ii) violazione degli artt. 125 e 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per mancata "motivazione rafforzata" a giustificazione del ribaltamento della decisione assolutoria, con criticità nella valutazione della attendibilità e delle incongruenze della persona offesa e nella rivalutazione delle fonti probatorie; (iii) vizio di motivazione rispetto alla condanna al risarcimento e alla quantificazione della provvisionale; (iv) erronea applicazione della legge in relazione alla affermazione della responsabilità solidale di Petrillo, per mancata argomentazione specifica rispetto alla sua posizione, che il primo giudice aveva escluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (a) l'impugnazione della parte civile fosse sufficientemente specifica ai sensi dell'art. 581 e segg.; (b) il Tribunale d'appello ha fornito una motivazione esauriente e persuasiva, avendo riassunto e rinnovato l'istruttoria dibattimentale, valutato le dichiarazioni della persona offesa e le prove richiamate, e correttamente interpretato il profilo contrattuale (preliminare di compravendita e offerta di restituzione della caparra) alla luce dei principi che richiedono forma scritta per le modifiche o estinzioni dei contratti formali; (c) la condotta di occupazione e coltivazione del fondo da parte di Petrillo, consapevole del vincolo contrattuale tra Tucci e i Nugnes, integra gli elementi materiali e psicologici del delitto in contestazione; (d) la quantificazione della provvisionale (€5.000) non è censurabile in sede di legittimità quando rientra nell'ambito del danno prevedibile e la motivazione data dal giudice di merito è adeguata. Conseguenze processuali: i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione, in solido, delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi €2.000 oltre accessori di legge. Inoltre sono posti a carico dei ricorrenti le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di inammissibilità fondato sulla presunta genericità dell'impugnazione; l'atto di impugnazione della parte civile è stato considerato sufficientemente specifico sia intrinsecamente che estrinsecamente.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamato come limite formale alla deduzione dei motivi in Cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti e li ha ritenuti formulati correttamente.
I ricorrenti hanno invocato il dovere di "motivazione rafforzata" quando il giudice d'appello riforma un'assoluzione; la Corte però ha ritenuto che il Tribunale d'appello abbia fornito motivazione adeguata e specifica nell'ambito della rivalutazione delle prove.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in tema di giusto processo e motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto non violato il diritto al giusto processo, atteso che la motivazione del giudice d'appello è stata ritenuta esauriente.
Applicati per spiegare che le modifiche o estinzioni del preliminare di compravendita richiedono la stessa forma scritta richiesta per il contratto; conseguentemente l'offerta verbale o non correttamente formalizzata di restituzione della caparra non scioglieva il vincolo contrattuale.
Norma del reato originariamente contestato (invasione di terreni o edifici); la Corte ha ritenuto che gli elementi materiali e soggettivi del reato fossero adeguatamente provati in relazione all'occupazione e coltivazione del fondo.
Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e disposto la liquidazione delle spese e degli oneri a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La contestazione di genericità di un atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581-bis richiede una valutazione concreta: se il motivo è pienamente ricostruibile e argomentato nel corpo dell'atto, l'inammissibilità viene respinta.
- Quando il giudice d'appello riforma una decisione assolutoria in senso di responsabilità civile, è necessario un grado di motivazione adeguato; tuttavia la valutazione critica e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale possono rendere sufficiente la motivazione del giudice di merito a prescindere dalla formula "rafforzata" invocata dalla difesa.
- Offerte verbali o non formalmente conformi di restituzione della caparra non estinguono automaticamente un preliminare di compravendita che richiede forma scritta: le modifiche o le cause estintive devono rispettare la forma richiesta dal contratto originario (artt. 1350 e 1351 c.c.).
- La determinazione della provvisionale è rimessa discrezionalmente al giudice di merito e difficilmente censurabile in sede di legittimità se rientra nell'ambito del danno prevedibile e se la motivazione del giudice di merito espone le ragioni della quantificazione.
- La responsabilità solidale di più soggetti richiede specifica motivazione per ciascun imputato; le censure generiche sulla mancanza di argomentazione sono inefficaci se il giudice ha comunque ricostruito fatti e ruoli sufficienti a reggere la pronuncia.
- In sede di Cassazione i vizi di motivazione e di merito sono esaminati con la soglia della manifesta infondatezza: ove il giudice di merito esponga ragioni logiche e coerenti (anche sulla base della giurisprudenza consolidata), il ricorso viene spesso dichiarato inammissibile.
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