Cassazione Penale, Sentenza n. 24144/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Orefice impugnava la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione relativa a una prima sentenza e il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero dopo la definitività di una seconda sentenza. Sosteneva che il cumulo non poteva produrre un peggioramento del trattamento e invocava il principio di intangibilità del primo ordine di esecuzione e lo scioglimento temporaneo/partiale del cumulo quando siano presenti reati ostativi alle misure alternative (richiamando gli artt. 656 c.p.p., 73 e 76 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato che il provvedimento di cumulo emesso ai sensi dell'art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e che il Pubblico ministero è tenuto a unificare le pene quando sopravviene un nuovo titolo esecutivo. Il cumulo produce una pena unica ai sensi dell'art. 76 c.p., con la conseguenza che, se la pena unificata eccede i limiti per la concessione o la sospensione dell'esecuzione, la sospensione non può più essere disposta; inoltre la presenza dello stato di custodia cautelare al momento della definitività della sentenza sopravvenuta può rendere ostativa la sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b). Per questi motivi il rigetto dell'opposizione e la revoca della precedente sospensione sono stati ritenuti legittimi. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
«quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene" e "se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4»
Il provvedimento di cumulo è un atto amministrativo del Pubblico ministero finalizzato a determinare la pena unica da eseguire; è revocabile/aggiornabile e non diventa definitivo salvo intervento del giudice dell'esecuzione.
«le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico»
Le pene concorrenti si unificano in una pena unica che perde l'autonomia delle singole condanne e che va valutata unitariamente rispetto all'esistenza di cause ostative alla sospensione o alle misure alternative.
La possibilità di sospendere l'esecuzione trova limiti nelle cause ostative previste dallo stesso articolo; una volta unificata la pena, deve essere valutata nuovamente l'esistenza di ostatività, compresa quella derivante dallo stato di detenzione cautelare (comma 9, lett. b)).
Disciplina il concorso materiale e formale di reati e la determinazione delle pene da applicare; richiamato a supporto della regola di unificazione delle pene ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il provvedimento di cumulo delle pene è un atto amministrativo del Pubblico ministero: può essere emesso dopo la sopravvenienza di una nuova condanna e può revocare o aggiornare precedenti disposizioni provvisorie sulla esecuzione.
- Il cumulo determina una pena unica (art. 76 c.p.) che va valutata nel suo complesso rispetto ai requisiti per la sospensione dell'esecuzione o per le misure alternative; dunque ciò che vale per le singole condanne non è necessariamente preservato dopo l'unificazione.
- La sospensione dell'esecuzione disposta in relazione a un primo titolo non è 'intangibile' in senso assoluto se sopraggiunge un nuovo titolo che, cumulato, fa venir meno i presupposti per la sospensione (es. superamento dei limiti di pena o stato di detenzione cautelare ostativo).
- Lo stato di custodia cautelare del condannato al momento della definitività di una sentenza sopravvenuta può configurare un'ostatività ex art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b), impedendo la sospensione dell'esecuzione dopo il cumulo.
- Il giudice dell'esecuzione resta il soggetto competente a sindacare, su istanza del condannato, il provvedimento di cumulo o le sue conseguenze: l'intervento giudiziale è possibile senza limiti di tempo per aggiornare la posizione esecutiva del condannato.
- In casi analoghi, chi impugna deve documentare concretamente l'esistenza di un pregiudizio ingiustificato derivante dal cumulo e non può limitarsi a richiamare il principio di intangibilità del primo ordine se il nuovo titolo modifica i presupposti normativi per la sospensione.
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