Cassazione Penale, Sentenza n. 2078/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena unica per continuazione. Il ricorrente deduce due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 81 e 133 c.p., artt. 671 e 125, comma 3 c.p.p.) per avere la Corte dell'esecuzione applicato aumenti sproporzionati, in particolare quantificando in 4 anni l'aumento per il reato di estorsione (sentenza 7/5/2003) rispetto a incrementi inferiori per reati dello stesso titolo presenti nel cumulo; 2) errata individuazione della pena base: la Corte avrebbe assunto come pena base anni 16 mentre, a seguito di sentenza di revisione del 24/10/2019, la pena effettiva per il reato posto a base doveva essere anni 15 e mesi 4, essendo stato eliminato uno dei reati in continuazione interna.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il corretto iter procedurale che il giudice dell'esecuzione deve seguire: scorporare le singole violazioni già aggregate nelle precedenti sentenze, individuare il reato più grave con riferimento alla pena più elevata determinata concretamente dal giudice della cognizione (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.) e solo dopo applicare autonomi aumenti per i reati satellite, calibrando i segmenti di pena nel rispetto dei limiti di cui all'art. 81 commi 3 e 4 c.p. Inoltre la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato né tenuto conto delle modifiche sanzionatorie intervenute con la decisione del 24/10/2019; per tali ragioni ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Disciplina del cumulo e dei limiti della pena: in sede esecutiva il giudice deve osservare i limiti posti dai commi 3 e 4 quando ridetermina la pena per continuazione.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato come principio generale nella valutazione della congruità della pena complessiva.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena per la continuazione e di rivalutare i carichi sanzionatori in rapporto al nuovo insieme di reati.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel quadro delle regole per il procedimento esecutivo; invocata in relazione ai poteri e limiti del giudice dell'esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che, per individuare il reato più grave tra più violazioni già aggregate, si deve fare riferimento alla pena concretamente determinata dal giudice della cognizione; guida la scelta della pena base su cui applicare gli aumenti per i reati satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può assumere come "pena base" il risultato di un precedente cumulo già formato: deve scorporare le singole violazioni aggregate e individuare il reato più grave sulla base della pena concretamente inflitta dal giudice di merito.
- Solo dopo aver individuato la pena determinata concretamente per il reato più grave il giudice dell'esecuzione può applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite; non è corretto aggiungere un aumento globale al cumulo già formato senza spiegare il dettaglio delle componenti.
- Il giudice deve verificare e tener conto di eventuali pronunce sopravvenute (es. sentenze di revisione) che abbiano modificato il trattamento sanzionatorio, prima di determinare la pena base e gli aumenti.
- Mancata motivazione puntuale sul modo in cui sono stati calcolati la pena base e gli aumenti per i reati satellite comporta annullamento con rinvio: la motivazione deve rendere chiaro lo scorporo e la nuova ricostruzione del carico sanzionatorio.
- Per il difensore che impugna è essenziale produrre/richiedere il certificato penale aggiornato e indicare espressamente le pronunce che hanno modificato pene pregresse (es. sentenze di revisione), evidenziando la differenza tra pena concretamente inflitta per la singola violazione e la pena risultante dal cumulo precedente.
- In casi simili il rimedio più probabile in caso di errore procedurale del giudice dell'esecuzione è l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022
- Sentenza penale · 18 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →