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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34592/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due reati, contestati in continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto di cui al capo 1 da rapina impropria/aggravata o furto aggravato, sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti dell'art. 624-bis, comma 2, c.p. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, quindi la misura della pena e il giudizio di equivalenza tra aggravante della recidiva e attenuanti generiche. In memoria ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la richiesta di diversa qualificazione era anche formulata in modo ambiguo, ma ha comunque ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 2, c.p., perché l'imputato si era impossessato del borsello strappandolo dalle mani della persona offesa; tale condotta integra lo strappo richiesto dalla norma, a prescindere dal fatto che l'oggetto fosse completamente trattenuto o solo tenuto con tre dita. Ha inoltre richiamato la distinzione tra la fattispecie di furto con destrezza e quella di strappo, ribadendo che nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso la distrazione della vittima e avevano descritto una violenza sulla cosa, sia pure modesta, funzionale alla sottrazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congruamente motivato il trattamento sanzionatorio, osservando che la pena era stata determinata per i due reati uniti dal vincolo della continuazione, con applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale e riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza; il giudizio era sorretto da adeguata motivazione, valorizzando i precedenti dell'imputato e le reiterate violazioni della misura cautelare. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2, c.p.

    Lo strappo del bene dalle mani della persona offesa integra la fattispecie; non è necessario che la cosa sia tenuta saldamente, essendo sufficiente la sottrazione mediante strappo, con connotazione di rapidità e violenza sulla cosa funzionale all'impossessamento.

  • art. 624, c.p.

    Richiamato dalla difesa come base per una diversa qualificazione giuridica del fatto, in alternativa alla fattispecie ritenuta dai giudici di merito.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Norma invocata in ricorso in relazione a una ipotizzata aggravante collegata all'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti, ma ritenuta non pertinente alla concreta dinamica del fatto descritta nei giudizi di merito.

  • art. 625, n. 4, c.p.

    Richiamato solo nella ricostruzione del ricorso come possibile ipotesi di furto con destrezza, ma non accolto perché la persona offesa non risultava distratta e la condotta era qualificabile come strappo.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Reato oggetto di condanna confermata nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non affronta specifiche questioni interpretative sul contenuto della norma.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione tra furto con strappo e furto con destrezza, lo strappo del bene dalle mani della vittima, quando la sottrazione avviene con violenza sulla cosa funzionale all'impossessamento, consente la qualificazione ex art. 624-bis, comma 2, c.p., anche se l'oggetto non era saldamente trattenuto.
  • La destrezza, invece, richiede che l'agente approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della persona offesa; se la vittima non è distratta e la sottrazione avviene mediante strappo, la diversa qualificazione per furto con destrezza non è configurabile.
  • In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando la motivazione dei giudici di merito dia conto in modo coerente dei criteri applicati, del giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti e degli elementi valorizzati, come precedenti penali e condotte successive rilevanti.
  • Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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