Cassazione Penale, Sentenza n. 26095/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha dichiarato inammissibile la istanza di riesame per parte e ha confermato in gran parte il sequestro preventivo disposto dal GIP. Il ricorso per cassazione è fondato su tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza del fumus del reato di sottrazione fraudolenta alle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) — si contesta che le operazioni contestate non siano specificamente ingannevoli (bonifici alla moglie con causale "mantenimento famiglia"), e che mancasse il dolo specifico richiesto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora — si deduce che il Tribunale non ha valutato adeguatamente che il ricorrente possiede un cespite immobiliare in Sardegna del valore stimato in 29 milioni di euro, ampiamente idoneo a soddisfare il credito erariale (stimato in circa 18 milioni), e ha dato rilievo a elementi inconferenti senza ponderare costi e garanzie reali; 3) violazione del principio di proporzionalità e mancanza di motivazione — si censura il sequestro sull'intero patrimonio che impedirebbe anche le minime esigenze di vita.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui introduce questioni non già sollevate al riesame, per violazione del principio di corrispondenza delle censure tra riesame e cassazione. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente spiegato perché il consistente patrimonio immobiliare del ricorrente (almeno un cespite valutato 29 milioni di euro) non sia idoneo a garantire la pretesa erariale, omissione che incide sulla valutazione del fumus e del periculum e costituisce violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Il terzo motivo è stato assorbito. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la composizione e la competenza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali e la procedura per il riesame; qui richiamato in relazione alla competenza del Tribunale di Massa e al rinvio disposto dalla Corte.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede i vizî deducibili in cassazione (tra cui la violazione di norme di diritto o vizio di motivazione): è stata invocata come base formale delle censure contro l'ordinanza del riesame.
Norme sulle misure cautelari reali e sul procedimento di sequestro; citato in relazione alle questioni procedurali sul sequestro preventivo oggetto del riesame.
Tipizza il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: si richiedono atti simulati o fraudolenti idonei, ex ante, a rendere inefficace la procedura di riscossione. La giurisprudenza e la Corte richiamano che la verifica dell'idoneità deve rapportarsi all'intero patrimonio del contribuente rispetto alla pretesa erariale; non è reato qualsiasi disposizione dei beni, ma solo quelle simulate o fraudolente che diminuiscano significativamente la garanzia patrimoniale.
Norma richiamata in relazione alla fattispecie e alle misure patrimoniali connesse; qui considerata nel quadro delle doglianze sul corretto inquadramento giuridico delle condotte ai fini del sequestro.
Riguarda il profitto del reato tributario e la sua possibile soggezione a sequestro; nella vicenda è stata fatta menzione del profitto imputato e quantificato per parte degli indagati.
Principio generale della responsabilità patrimoniale dell'obbligato, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; usato nella decisione per valutare la capacità del patrimonio di garantire la pretesa erariale.
Consente la deduzione in cassazione per violazione di norme di diritto anche per omissione di pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, della idoneità patrimoniale del cespite del ricorrente integri una violazione di legge deducibile ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Quando si contesta un sequestro preventivo per reati tributari ex art. 11 d.lgs. 74/2000, la difesa deve documentare e valorizzare fin dal riesame la consistenza patrimoniale complessiva del soggetto (beni immobili, garanzie) per dimostrare l'insussistenza del periculum in mora e del fumus.
- Il reato di sottrazione fraudolenta richiede atti simulati o fraudolenti e la valutazione della loro idoneità a pregiudicare la procedura di riscossione va fatta ex ante confrontando l'effetto dell'atto con l'intero patrimonio e con l'entità della pretesa erariale; mere trasferimenti non necessariamente costituiscono reato se il patrimonio resta idoneo a garantire il credito.
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte nell'atto di riesame: la corrispondenza delle censure è requisito di ammissibilità.
- Il Tribunale del riesame deve motivare esplicitamente perché eventuali beni di rilevante valore non sono idonei a garantire la pretesa erariale; l'omessa motivazione su tale punto può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione di legge.
- La proporzionalità del sequestro è un parametro rilevante: il giudice deve considerare sia la gravità della pretesa sia la necessità di non pregiudicare esigenze minime di vita, ma tale rilievo deve essere adeguatamente motivato sul piano della capacità patrimoniale residua.
- In situazioni analoghe è strategico per la difesa produrre perizie di valutazione patrimoniale e documentazione probatoria sulle garanzie esistenti già nella fase di riesame per impedire che questioni decisive vengano dichiarate inammissibili in cassazione.
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