Cassazione Penale, Sentenza n. 674/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di appello per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta nella proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.) e in particolare una lesione degli artt. 163 e 164 c.p. perché la Corte di appello avrebbe negato il beneficio basandosi su precedenti concessioni della sospensione riguardanti reati poi dichiarati non più punibili (abolitio criminis in conseguenza della novella all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000), e inoltre avrebbe dovuto recepire la sospensione quale elemento essenziale del concordato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, all'udienza del 19/11/2019, il procuratore speciale del BASSINI abbia espressamente riportato una richiesta di concordato emendata "esclusa la sospensione condizionale della pena" e che il Procuratore generale presso la Corte territoriale abbia dato consenso su tale richiesta emendata. Poiché la sospensione non era quindi parte dell'accordo fra le parti né era rimessa alla discrezionalità del giudice, il diniego era corretto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 599-bis codice di procedura penale
Regola la proposta di concordato giudiziale; nella vicenda la richiesta di concordato originaria prevedeva la sospensione condizionale, ma tale previsione è stata espressamente esclusa dall'atto riportato in udienza, per cui la sospensione non faceva più parte dell'accordo recepito dalla Corte.
art. 606, comma 1, lett. b) codice di procedura penale
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione della legge penale; è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
Richiamati dal ricorrente come base normativa della sospensione condizionale; la Corte ha valutato la questione sulla base dell'effettiva presenza della richiesta nel concordato e non su un diritto automatico riconoscibile mediante richiamo formale di tali articoli.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna per spese e ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (modificato dal d.lgs. 158/2015)
Riforma che ha determinato l'abolizione di alcuni reati (abolitio criminis) richiamata dal ricorrente per sostenere che precedenti concessioni della sospensione erano state revocate; la Corte ha ritenuto che anche se quelle sentenze erano state revocate, ciò non mutava il fatto che, nel processo in esame, la sospensione era stata espressamente esclusa dalla proposta riportata in udienza.
Massime di principio
- Se in una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il beneficio (es. sospensione condizionale) viene espressamente escluso o modificato in udienza dal difensore e il Procuratore generale dà il consenso sulla versione emendata, la parte non può poi lamentare la mancata concessione del beneficio in sede di impugnazione.
- La presenza di precedenti concessioni di benefici (anche se successivamente revocate per abolitio criminis) non impedisce di negoziare o escludere tali benefici nell'accordo processuale corrente; conta la volontà manifestata e confermata in udienza.
- Il giudice di merito non è tenuto a concedere un beneficio che non è parte integrante dell'accordo fra le parti: quando la richiesta è stata emendata e il consenso delle parti è stato espresso su quella versione, il diniego non può essere imputato al giudice come violazione di legge.
- Invocare la violazione formale di norme sostanziali (es. artt. 163-164 c.p.) richiede che il diritto sia effettivamente dedotto e non contraddetto dalla condotta processuale della difesa (ad es. rinuncia o esclusione del beneficio in udienza).
- Prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno verificare se la questione dedotta non derivi da un atto processuale (rinuncia o modifica dell'istanza) posto in calce nei verbali di udienza, perché ciò può rendere il ricorso inammissibile e comportare sanzioni ex art. 616 c.p.p.
- In sede di negoziazione penal-procedurale (concordato) le parti devono porre con chiarezza e definitivo consenso gli elementi essenziali dell'accordo; il giudice recepisce l'accordo così come risulta dal verbale e dal consenso espresso delle parti.
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