Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un atto di contestazione di sanzioni amministrative tributarie emesso per l’anno d’imposta 2011 nei confronti di un commercialista, ritenuto dall’Ufficio concorrente nelle violazioni fiscali commesse dalla società cliente. Secondo l’Agenzia, il professionista avrebbe agevolato le violazioni mediante le proprie competenze tecniche, pur non avendo materialmente redatto le dichiarazioni, che erano state da lui trasmesse telematicamente al Fisco. L’Ufficio sosteneva che la consapevole trasmissione di modelli dichiarativi difformi dalle scritture contabili, la ripetitività degli illeciti e la posizione professionale del contribuente integrassero quantomeno un concorso colposo o doloso nella violazione, senza necessità di provare un autonomo vantaggio economico personale. I giudici di merito avevano invece annullato l’atto, valorizzando la mancata redazione materiale delle dichiarazioni e ritenendo applicabile l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 in senso ostativo alla responsabilità del terzo. L’Agenzia ha quindi dedotto in cassazione la violazione degli artt. 7 d.l. n. 269/2003 e 9 d.lgs. n. 472/1997, censurando l’esclusione della responsabilità concorsuale del commercialista.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR Calabria e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che il concorso di persone ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997 è configurabile anche nei confronti di un commercialista che, pur non avendo redatto materialmente le dichiarazioni, compia condotte che rendano possibile o agevolino la violazione tributaria, dovendosi verificare la sussistenza degli elementi del concorso e non essendo necessario provare un autonomo beneficio economico personale ulteriore rispetto al compenso professionale. Ha ritenuto errata la lettura della CTR che aveva escluso la responsabilità del terzo richiedendo la prova di un interesse esclusivamente proprio o di una fictio societaria, perché tale impostazione non si conformava ai principi in tema di concorso nelle sanzioni tributarie.
Norme richiamate
disciplina il concorso di persone nelle violazioni tributarie e si applica anche ai terzi, ivi compresi i professionisti, che apportino un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell’illecito, senza che sia necessario un vantaggio personale autonomo come elemento costitutivo
art. 7 d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la Corte lo interpreta come norma riferita alle figure interne alla società o all’ente con personalità giuridica; non esclude, in via generale, la sanzionabilità del concorso di terzi ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997
richiamato a sostegno del principio di personalità della sanzione, coerente con la punibilità del concorrente persona fisica
richiamato per il requisito dell’imputabilità della persona fisica ai fini sanzionatori
richiamato per il principio di colpevolezza nelle violazioni amministrative tributarie
richiamato quale corollario della personalità della sanzione, per l’intrasmissibilità agli eredi
richiamato in chiave sistematica come norma sull’autore mediato nel sistema delle sanzioni tributarie
richiamato in chiave sistematica per la responsabilità individuale del dipendente, rappresentante o soggetto in rapporto organico con l’ente
la diligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata; il commercialista incaricato della trasmissione e della contabilità deve controllare la conformità delle dichiarazioni alle scritture e alla legge
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone è configurabile anche per soggetti estranei alla società, quando la loro condotta, pur non integrando la fattispecie tipica, fornisca un contributo causale o psicologico alla violazione.
- L’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non elimina in via generale la responsabilità concorsuale dei terzi, ma riguarda il regime sanzionatorio delle figure interne all’ente; deve essere coordinato con l’art. 9 d.lgs. n. 472/1997.
- Per affermare la responsabilità del concorrente non è necessario dimostrare un autonomo vantaggio economico personale ulteriore rispetto al compenso professionale; tale vantaggio può al più costituire un indizio, non un elemento costitutivo.
- Il commercialista incaricato della trasmissione delle dichiarazioni e, se del caso, della tenuta della contabilità, deve verificare la coerenza tra dichiarazioni, scritture contabili e norme fiscali, secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.
- La responsabilità concorsuale nel diritto sanzionatorio tributario presuppone la verifica degli elementi del concorso di persone, ossia pluralità di agenti, contributo causale e coscienza e volontà di cooperare alla violazione.
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