Cassazione Civile, Ordinanza n. 09174/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite nasce da avvisi di accertamento notificati il 21 dicembre 2009, con cui veniva rettificato in via sintetica il reddito dei contribuenti per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo giustificata la capacità di spesa accertata dall’Ufficio; in appello, l’Agenzia aveva proposto gravame e i contribuenti si erano costituiti. La CTR aveva però rilevato il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello, dichiarando l’inammissibilità non sanabile del gravame. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’inammissibilità era stata dichiarata d’ufficio nonostante fosse stata depositata la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, e che dagli atti risultava comunque la data di spedizione e di ricezione del plico, con attestazione postale idonea secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha premesso che, trattandosi di denuncia di nullità della sentenza e quindi di vizio processuale, è giudice degli atti e può verificare direttamente la documentazione di causa. Dall’avviso di ricevimento risultava la spedizione del plico in data 28 ottobre 2011 e la ricezione in data 4 novembre 2011; inoltre, almeno uno degli avvisi di ricevimento recapitati ai destinatari recava il timbro datario postale del 31 ottobre 2011, ultimo giorno utile per proporre il gravame. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che nel processo tributario la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta inammissibilità del ricorso o dell’appello notificato direttamente per posta, quando l’avviso di ricevimento riporti una data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, ovvero quando la tempestività possa comunque desumersi dagli avvisi prodotti. La CTR non si è attenuta a tali principi e ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per il solo difetto del deposito della ricevuta di spedizione. Il ricorso è quindi stato accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la regolarità della costituzione dell’appellante non va valutata in modo formalistico tale da trasformare la mancata produzione della ricevuta di spedizione in una causa automatica di inammissibilità, se dagli avvisi di ricevimento risultano elementi idonei a provare la tempestività della notifica.
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
La costituzione dell’appellante che notifichi per posta può essere valutata alla luce dell’effettiva prova della spedizione e della ricezione del plico, non essendo sufficiente, di per sé, il solo rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione.
La censura attiene a un vizio processuale/nullità della sentenza, consentendo alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti del processo.
Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017
nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario
L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se reca un’attestazione postale idonea della data di spedizione; in tal caso non è configurabile l’inammissibilità per il mancato deposito della ricevuta di spedizione.
Cass. n. 11559 del 11/05/2018
Conferma il principio secondo cui, nel processo tributario, il difetto di deposito della ricevuta di spedizione non determina inammissibilità ove la prova della tempestività della notifica risulti dagli avvisi di ricevimento nelle forme richieste dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell’impugnazione eseguita direttamente a mezzo posta non è inammissibile per il solo fatto che, al momento della costituzione, venga depositato l’avviso di ricevimento invece della ricevuta di spedizione, se l’avviso reca l’asseverazione postale della data di spedizione mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- La verifica della tempestività dell’impugnazione notificata per posta richiede un accertamento sostanziale della prova documentale disponibile: il giudice non può arrestarsi a un formalismo meramente documentale quando dagli avvisi di ricevimento emerga con chiarezza la data rilevante.
- Quando è denunciata una nullità della sentenza per vizio processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare la fondatezza della censura.
- Il termine di costituzione dell’appellante che notifichi tramite servizio postale universale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla mera data di spedizione del ricorso.
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