Cassazione Penale, Ordinanza n. 13041/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistenti elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i criteri richiamati dalla sentenza costituzionale n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Trani per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva la mancanza di motivazione, o comunque una motivazione apparente e illogica, sia con riguardo alla congruità della pena sia con riguardo all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche e non specifiche, perché non confrontate con il contenuto concreto della decisione impugnata, limitandosi ad affermazioni assertive sull'omesso approfondimento dei temi di causa e sulla presunta contraddittorietà della motivazione. Ha quindi ritenuto che la doppia conforme di merito avesse già accertato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi sul merito della fattispecie.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come parametro per escludere l'automatismo sanzionatorio quando la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche e non specifiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla motivazione deve indicare in modo concreto i passaggi della decisione censurati e spiegare perché sarebbero illogici, apparenti o contraddittori; mere affermazioni assertive non sono sufficienti.
- In presenza di doppia conforme di merito, la deduzione di vizi motivazionali richiede un livello di specificità particolarmente rigoroso, poiché la conferma concorde delle decisioni di merito rafforza la tenuta dell'accertamento di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
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