Cassazione Penale, Sentenza n. 22260/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato le condanne di primo grado per fatti qualificati agli artt. 56, 614-bis, 625, primo comma, n. 5, c.p. (reato collegato a furto/introduzione in abitazione con profili aggravanti). Lacinej deduce vizi di motivazione: mancata considerazione di possibili ingressi antecedenti di terzi, mancata considerazione del fatto che egli non si sarebbe dato alla fuga e che si trovava sul posto per cercare lavoro, nonché plausibilità del ritorno dei coimputati. Elezi contesta l'attribuzione della fattispecie concorsuale e dell'aggravante senza prova oltre ogni ragionevole dubbio; chiede valorizzazione delle confessioni dei coautore (Mollaj e Ejlli) che avrebbero ammesso di essere stati gli autori materiali del furto; e chiede il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.), deducendo modesto valore dei beni e assenza di ripercussioni psicologiche sulla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Lacinej i motivi sono stati ritenuti generici e privi di specificità; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito basata su più elementi (fuga degli imputati, arnesi da scasso nell'autovettura, inverosimiglianza delle spiegazioni). Per Elezi i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità: la ricostruzione alternativa proposta (che due autori si sarebbero introdotti esclusivamente per parlare con un potenziale cliente) è stata ritenuta non verosimile rispetto alle risultanze. Il terzo motivo (danno di speciale tenuità) è stato respinto con ragioni analoghe: la sottrazione di una collana d'oro non è desumibile automaticamente come danno di speciale tenuità e la Corte territoriale ha considerato anche il disordine arrecato nella casa. Conseguentemente la Cassazione ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito alla qualificazione del fatto come tentativo: la Corte ha valutato la configurazione del tentativo nel contesto probatorio.
Norma richiamata nel capo di imputazione; dal testo della sentenza non emerge una spiegazione dettagliata del contenuto normativo, ma è indicata come parte della fattispecie contestata.
art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen.
Riferita a una circostanza aggravante collegata all'impiego di violenza sulle cose/effrazione: la Corte territoriale ha comunque escluso tale circostanza per incertezza della prova in alcuni profili, mentre ha ritenuto sussistente la responsabilità per il furto alla luce delle altre risultanze.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al tema di ricorso in Cassazione: i motivi erano formulati nei limiti consentiti e valutati secondo i parametri procedurali richiamati.
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Principio del dubbio ragionevole: la Corte ricorda che il dubbio deve essere fondato su ricostruzione plausibile e ancorata alle risultanze processuali, non su mere congetture.
Attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte evidenzia che la sua configurabilità richiede una valutazione complessiva del danno criminale e non può basarsi solo sul valore materiale del bene; nel caso la sottrazione di una collana d'oro non è risultata automaticamente riconducibile alla speciale tenuità.
Sanzioni per ricorso inammissibile: applicazione della condanna alle spese e del versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; procedimento conforme alle disposizioni emergenti dalla normativa emergenziale citata.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e adeguatamente motivati: censure generiche o ricostruzioni alternative non fondate su elementi probatori oggettivi sono dichiarate inammissibili.
- Il dubbio ragionevole invocato in favore dell'imputato deve essere ancorato alle risultanze processuali; ipotesi congetturali, anche plausibili astrattamente, non sono sufficienti a ribaltare una motivazione di merito.
- Le confessioni o ammissioni rese da alcuni coimputati non esonerano automaticamente gli altri se l'insieme delle prove (fuga, strumenti da scasso, inverosimiglianza delle spiegazioni) indica partecipazione in concorso.
- L'attenuante del 'danno di speciale tenuità' richiede una valutazione complessiva del danno criminale: il valore materiale del bene è solo uno degli elementi e non basta, da solo, per configurare l'attenuante.
- Il giudizio di merito sulla credibilità e sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione se non v'è illogicità o arbitrarietà evidente.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso generico.
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