Cassazione Penale, Ordinanza n. 17426/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno resa ex art. 671 c.p.p., con cui era stata riconosciuta la continuazione soltanto tra i reati oggetto delle sentenze irrevocabili sub 1) e 5), mentre la richiesta era stata respinta per i fatti di cui alle sentenze sub 2), 3), 4), 6), 7) e 8). Con un unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., l'erronea applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice dell'esecuzione avrebbe valutato in modo erroneo gli indici dell'unicità del disegno criminoso e che le condotte avrebbero dovuto essere considerate espressione di un medesimo programma delittuoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il ricorrente proponeva solo una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivato in modo puntuale e coerente sull'assenza di un disegno criminoso unitario, valorizzando l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e la mancanza di una pianificazione unitaria. Richiamati i principi di legittimità in tema di continuazione, la Corte ha quindi escluso la denunciata violazione di legge o il vizio motivazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva; il riconoscimento richiede la dimostrazione dell'unità del disegno criminoso tra i reati già giudicati
disciplina del reato continuato; la sua applicazione presuppone un originario programma criminoso unitario
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
deducibilità in cassazione dell'erronea applicazione della legge penale o processuale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
deducibilità del vizio di motivazione nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità
condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sentenza irrevocabile presuppone la prova dell'originario e unitario disegno criminoso.
- L'unità del disegno criminoso non può essere affermata sulla base di mere congetture o del solo dubbio favorevole al condannato: occorre un accertamento positivo fondato su indicatori concreti.
- La diversità delle condotte, la loro collocazione temporale distante e l'assenza di una pianificazione comune costituiscono elementi idonei a escludere la continuazione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito/esecuzione quando la motivazione sia logica, completa e immune da contraddizioni manifeste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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