Cassazione Penale, Ordinanza n. 32108/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo aveva applicato ai due imputati, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di due anni e due mesi di reclusione e di euro 2.400 di multa ciascuno, in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata in concorso e danneggiamento in concorso. Uno degli imputati deduceva violazione dell'art. 129 c.p.p. e mancanza di motivazione, sostenendo genericamente che non fosse pienamente provata la propria responsabilità e che il giudice avesse omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento. L'altro imputato deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la violazione degli artt. 629, 612 e 43 c.p. nonché degli artt. 417, 521 e 522 c.p.p., in relazione all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sosteneva di essere estraneo a condotte violente o minacciose, di non essere consapevole dell'inesistenza del credito per il quale aveva svolto attività stragiudiziale di intimazione ad adempiere e di non poter essere qualificato come concorrente morale nella tentata estorsione. La Corte ha esaminato i ricorsi nell'ambito dei limiti propri dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo ricorso è stato ritenuto generico, poiché la deduzione relativa all'omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non indicava specificamente le ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento. Il secondo ricorso è stato ritenuto non consentito, perché, nella sentenza di patteggiamento, l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto quando sia manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità sulla base del capo d'imputazione e della motivazione. Le doglianze relative all'estraneità dell'imputato alle condotte violente o minacciose, alla sua consapevolezza e al concorso morale avrebbero richiesto un accertamento istruttorio incompatibile con la nozione di errore manifesto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen.; applicazione della pena su richiesta delle parti
Il giudizio definito con patteggiamento comporta limiti specifici alla ricorribilità per cassazione.
Nel patteggiamento la deduzione dell'omessa verifica delle cause di non punibilità è inammissibile per genericità se non indica le ragioni specifiche che avrebbero imposto il proscioglimento.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla espressione del consenso, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La sentenza di patteggiamento è ricorribile soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
condanna al pagamento delle spese del procedimento
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La qualificazione del fatto come tentata estorsione non è stata ritenuta manifestamente erronea sulla base dell'imputazione e della motivazione.
La norma è richiamata nell'ambito della contestazione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti.
elemento soggettivo del reato
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa doglianza, ritenendola incompatibile con i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
contenuto dell'imputazione
Il capo d'imputazione costituisce uno degli elementi sulla cui base verificare l'eventuale manifesta erroneità della qualificazione giuridica.
correlazione tra imputazione e sentenza
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione al dedotto disallineamento tra imputazione e motivazione.
nullità della sentenza per difetto di correlazione
La norma è stata richiamata dal ricorrente, senza che la Corte procedesse a un esame di merito per l'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
In assenza di ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso che deduca l'omessa verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. senza indicare specificamente le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento.
- Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento è deducibile in cassazione soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione e alla motivazione.
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è consentito utilizzare la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica per introdurre questioni che richiedano una rivalutazione delle prove o un accertamento istruttorio sulla condotta, sulla consapevolezza dell'imputato o sul concorso morale.
- La verifica dell'eventuale errore manifesto nella qualificazione giuridica deve essere compiuta sulla base del contenuto del capo d'imputazione e della motivazione della sentenza, mentre le censure valutative o probatorie che non emergano immediatamente dal provvedimento sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32050/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32109/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32009/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32010/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32013/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32014/2026 del 27/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →