Cassazione Civile, Ordinanza n. 17702/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento del compenso per l'attività svolta da un consulente tecnico di parte in un processo. Il Giudice di pace aveva condannato le due parti convenute a corrispondere al professionista una somma a titolo di compenso. Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l'appello proposto dalle soccombenti. In cassazione le ricorrenti hanno articolato sette motivi: 1) nullità della sentenza o del procedimento per asserita difformità tra la procura e l'elezione di domicilio effettuata dal difensore presso un collega in Ferrara; 2) nullità del processo per mancata elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito; 3) violazione di varie norme processuali, assumendo la nullità della relazione peritale per vizi della consulenza tecnica d'ufficio; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione delle risultanze istruttorie; 5) violazione di norme sulla competenza e dell'art. 112 c.p.c. per una richiesta di pagamento formulata in favore di una delle ricorrenti in relazione all'attività peritale; 6) nullità per ultrapetizione ed extra petita; 7) nullità della sentenza corretta ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. per improcedibilità/inammissibilità del ricorso in rettifica su due punti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sanato l'eventuale vizio della notificazione dell'atto introduttivo, perché la notificazione era stata rinnovata e il vizio non era riconducibile a inesistenza. Ha escluso che la mancata elezione di domicilio nel Comune del giudice di pace producesse nullità del processo, rilevando l'elezione ex lege presso la cancelleria. Ha osservato che i motivi relativi ai pretesi vizi della consulenza tecnica d'ufficio erano inconferenti, poiché l'oggetto del giudizio era il compenso del consulente tecnico di parte. Ha ritenuto infondato il motivo sull'omesso esame dei fatti, perché la sentenza impugnata conteneva valutazione delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibili il quinto motivo, per genericità e difetto di specificità, nonché il sesto e il settimo, perché generici e oscuri. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata elezione di domicilio nel Comune del giudice di pace non comporta nullità del processo, operando l'elezione ex lege presso la cancelleria.
È richiamato nel quinto motivo, ma la Corte rileva la genericità della censura e non ne accoglie la prospettazione.
Richiamati nel settimo motivo in relazione alla correzione della sentenza, ma la censura è ritenuta oscura e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore importo dovuto.
artt. 177, 194, 136, 195, 152, 175, 289, 159 c.p.c.
Sono invocati nel terzo motivo, ma la Corte rileva l'inconferenza della censura rispetto all'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo sana il vizio della notifica, salvo che si tratti di inesistenza dell'atto notificatorio.
- Nel giudizio davanti al giudice di pace, la mancata elezione di domicilio nel Comune sede dell'ufficio giudiziario non determina nullità del processo, operando l'elezione domiciliare ex lege presso la cancelleria.
- Nel giudizio di merito occorre mantenere la censura entro l'oggetto effettivo della lite: sono inconferenti i motivi che attaccano atti o profili estranei alla pretesa dedotta in giudizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e intellegibile: censure generiche, oscure o prive di adeguata qualificazione giuridica sono inammissibili.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la sentenza impugnata dia conto della valutazione delle risultanze istruttorie rilevanti.
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