Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mandante)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche per il completamento delle strutture portuali dell’area Pizzoli–Marisabella, affidato a un’ATI composta da una società poi fallita, da un’altra impresa mandante e da una terza impresa. Il Ministero committente aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna solidale delle imprese alla ripetizione di somme ritenute indebitamente contabilizzate e pagate per attività di dragaggio, per un importo di euro 9.888.154,48, oltre interessi. La società mandante ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sostenendo che una precedente ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. avrebbe definitivamente escluso pagamenti indebiti del Ministero; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello tratto le conseguenze dal preteso giudicato né valutato ulteriori documenti; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 406/1991 e degli artt. 1292 e 1294 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto solidale anche la responsabilità restitutoria della mandante, nonostante l’azione di ripetizione d’indebito abbia natura personale. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha accolto il terzo, rilevando che il giudicato invocato non era stato riportato in modo autosufficiente e che il secondo motivo atteneva a risultanze documentali e al giudicato, non a un fatto storico. Quanto al terzo motivo, ha affermato che, nell’ATI di appalto pubblico, il fallimento della mandataria scioglie il mandato e il contratto, ma non trasforma la mandante in debitrice solidale dell’intero indebito percepito dalla capogruppo; la sua responsabilità è limitata alle obbligazioni nascenti dal proprio apporto e alla parte di lavori di sua spettanza. Poiché il contratto le affidava lavori entro il 20% dell’appalto, la condanna solidale all’intero importo era errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata solo nella parte in cui aveva esteso in solido alla mandante l’obbligo restitutorio dell’intero importo indebitamente percepito dalla mandataria fallita.
Norme richiamate
Il giudicato esterno, per poter essere utilmente invocato in cassazione, deve essere riportato nel ricorso in modo autosufficiente, con contenuto idoneo a consentirne la verifica da parte della Corte.
Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. come fondamento del giudicato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
L’ordinanza richiamata dalla ricorrente non è stata trascritta in modo sufficiente a farne apprezzare il contenuto decisivo ai fini del giudicato.
È il parametro processuale invocato per le doglianze di violazione di legge sui primi e sul terzo motivo.
Non può essere usato per denunciare l’omesso esame di risultanze documentali o di un giudicato, poiché esso riguarda fatti storici decisivi.
L’azione di ripetizione dell’indebito ha carattere personale; non giustifica, di per sé, la solidarietà restitutoria di soggetti diversi da quello che ha percepito le somme.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 406/1991
Nel contesto dell’ATI in appalto pubblico, la mandante risponde nei limiti della parte di lavori affidatale, non dell’intero indebito percepito dalla mandataria.
La solidarietà passiva non può essere presunta in assenza di una base normativa o contrattuale che la preveda per l’intero debito restitutorio.
La regola della solidarietà tra condebitori non è applicabile in via automatica alla mandante per somme incassate dalla sola mandataria.
Il fallimento della mandataria determina lo scioglimento del mandato nell’ATI e incide sull’assetto dei rapporti interni ed esterni.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere scrutinato direttamente dalla Corte di cassazione solo se il ricorrente ne riproduce nel ricorso il contenuto essenziale, comprensivo di motivazione e dispositivo, in modo da consentirne la precisa identificazione e la verifica dell’effettiva portata decisoria.
- Il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la mancata valutazione di documenti, di elementi istruttori o di un giudicato, che non sono fatti storici in senso proprio.
- Nell’appalto pubblico affidato a un’ATI, il fallimento della mandataria comporta lo scioglimento del mandato e incide sul rapporto contrattuale, ma non trasferisce automaticamente alle mandanti la responsabilità restitutoria per l’intero indebito percepito dalla sola capogruppo.
- La responsabilità della mandante in un’ATI di appalto pubblico resta circoscritta alle obbligazioni connesse al proprio apporto e alla quota di lavori di propria spettanza, salvo diversa previsione normativa o contrattuale.
- L’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. mantiene natura personale: il soggetto tenuto alla restituzione è, in linea di principio, quello che ha effettivamente ricevuto il pagamento non dovuto, non potendosi estendere la condanna solidale oltre i limiti risultanti dal titolo e dal rapporto obbligatorio.
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