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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10481/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società immobiliare-alberghiera e un soggetto che era stato indicato tra i garanti, insieme ad altri soggetti non ricorrenti, hanno agito contro la banca chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dal mantenimento, per anni, della loro iscrizione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia nonostante l’esistenza di precedenti statuizioni giudiziali che avevano accertato l’illegittimità di alcune pretese della banca e delle relative iscrizioni. La società ha allegato la revoca di un affidamento bancario, il pregiudizio all’immagine commerciale e la perdita di una vendita di un ramo d’azienda, poi resa di fatto inutile anche dal successivo terremoto che aveva distrutto il compendio immobiliare. Il soggetto persona fisica ha dedotto di non aver potuto acquistare, a condizioni agevolate, l’appartamento condotto in locazione per effetto dell’iscrizione a Centrale Rischi, sostenendo di aver subito sia la perdita dell’occasione di acquisto sia il protrarsi del pagamento dei canoni. La Corte d’appello aveva rigettato le domande risarcitorie ritenendo non provato il nesso causale tra iscrizione e danni patrimoniali, e non dimostrato il danno reputazionale in termini apprezzabili e specifici. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: omesso esame di un fatto decisivo sul riflesso reputazionale; erronea valutazione della prova testimoniale resa dal notaio e richiesta di integrazione officiosa; violazione dei criteri di valutazione della prova; violazione delle regole sul nesso causale e sulla quantificazione del danno patrimoniale; violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che le censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha escluso l’omesso esame di un fatto storico decisivo sulla lesione reputazionale, rilevando che la vicenda era stata scrutinata dai giudici di merito e che mancava una specifica allegazione e prova della diffusione esterna del pregiudizio all’immagine. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della prova testimoniale qualificata come de relato, la non sindacabilità della mancata integrazione officiosa della prova, l’insufficienza della prova sul nesso tra iscrizione e perdita dell’affare o del finanziamento, nonché l’inammissibilità della censura sulla liquidazione equitativa in mancanza di un pregiudizio risarcibile adeguatamente dimostrato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione in favore della banca controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico risulti comunque scrutinato dai giudici di merito o quando la censura tenda in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La deduzione di omesso esame è inibita, per la parte interessata, in presenza di doppia conforme sulle ragioni di fatto, salvo che le ragioni di fatto delle decisioni di merito siano diverse.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare il principio di specificità, riportando in modo puntuale gli elementi fattuali e processuali rilevanti; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 244 c.p.c.

    Le doglianze sulla prova testimoniale devono confrontarsi con la effettiva ratio decidendi e non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 253 c.p.c.

    Le censure sulla testimonianza devono distinguere tra deposizione de relato in senso proprio e valutazione della sua attendibilità, senza trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito.

  • art. 257 c.p.c.

    L’integrazione officiosa della prova testimoniale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il suo mancato esercizio non è normalmente censurabile in cassazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non è deducibile violazione di tali norme quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento attribuito dal giudice di merito alle prove acquisite.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno deve avvenire nei limiti del pregiudizio concretamente provato e causalmente collegato al fatto illecito.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende solo le conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso, che devono essere dimostrate dal danneggiato.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana presuppone condotta illecita, nesso causale e prova del danno conseguenza, non essendo sufficiente l’allegazione apodittica del pregiudizio.

  • art. 2050 c.c.

    La censura che richiami la responsabilità per attività pericolosa non vale a superare il difetto di prova del danno e del nesso causale accertato dai giudici di merito.

  • art. 700 c.p.c.

    L’ordinanza cautelare richiamata nel caso aveva imposto la cancellazione dei nominativi dalla Centrale Rischi, ma la sua esistenza non esonera la parte dall’onere di provare il danno risarcibile.

  • art. 614-bis c.p.c.

    La previsione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo è richiamata quale strumento di coercizione indiretta dell’adempimento dell’ordine giudiziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie: la censura deve colpire una reale violazione di legge o un omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera difformità rispetto alla ricostruzione del giudice di merito.
  • Il danno non patrimoniale da lesione reputazionale non è in re ipsa: deve essere allegato e provato in modo specifico, anche quanto alla sua percezione esterna e alla concreta apprezzabilità del pregiudizio.
  • La permanenza di un’iscrizione pregiudizievole per lungo tempo, da sola, non basta a fondare il risarcimento se non è dimostrato un effettivo impatto economico o reputazionale causalmente collegato.
  • La prova testimoniale de relato può avere valore attenuato, ma il giudice di merito può ritenerla insufficiente, specie se non corroborata da ulteriori elementi oggettivi e concordanti.
  • La liquidazione equitativa del danno è possibile solo dopo l’accertamento dell’esistenza del pregiudizio risarcibile; non può supplire alla totale mancanza di prova del danno o del nesso causale.
  • Il risarcimento presuppone che siano provate le conseguenze immediate e dirette dell’illecito; se un evento sopravvenuto interrompe il nesso causale, il danno successivo non è imputabile al comportamento originario.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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