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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28861/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso una cartella esattoriale relativa a imposta di registro. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle norme sulle notificazioni: da un lato, ha censurato la ritenuta validità della notifica degli avvisi di liquidazione eseguita presso il suo studio professionale in Roma anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), senza raccomandata informativa; dall’altro, ha denunciato l’omesso rilievo della nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sede professionale senza previo tentativo presso la residenza. La doglianza centrale era che il luogo di notifica non coincidesse con il domicilio fiscale e che mancasse prova di una diversa elezione di domicilio presso lo studio professionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per gli atti tributari, la notificazione debba essere effettuata nel domicilio fiscale del destinatario, individuato per le persone fisiche residenti nel Comune di iscrizione anagrafica, salvo consegna a mani proprie o prova di una diversa elezione di domicilio. Poiché la notifica dell’avviso di liquidazione era stata eseguita presso uno studio professionale sito in un Comune diverso da quello di residenza anagrafica, mediante consegna a persona addetta alla ricezione, e senza prova di una valida elezione di domicilio, la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto presupposto. Accertata tale nullità, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo nulla in via derivata anche la cartella esattoriale. Ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio della sentenza impugnata in relazione alla disciplina delle notificazioni.

  • artt. 112, 138 e 139 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare l’omessa rilevazione della nullità della notificazione eseguita presso la sede professionale senza previo tentativo presso la residenza.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata raccomandata informativa, ma la Corte ha risolto la questione sulla base della disciplina del domicilio fiscale e della corretta individuazione del luogo di notifica.

  • art. 58, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte

    La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul domicilio fiscale; per le persone fisiche residenti coincide con il Comune di residenza anagrafica.

  • art. 60, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 600/1973

    salvo il caso di consegna dell'atto e dell'avviso in mani proprie

    La notifica degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario, salvo la consegna a mani proprie.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari destinati a persone fisiche residenti, il luogo della notificazione è il domicilio fiscale, che coincide con il Comune di residenza anagrafica, salvo diversa elezione di domicilio provata dal notificante o consegna a mani proprie.
  • La notifica eseguita presso uno studio professionale o altro luogo diverso dal domicilio fiscale è nulla se non risulta una valida elezione di domicilio in quel luogo e se l’atto non è consegnato direttamente al destinatario.
  • Quando la nullità riguarda la notificazione dell’atto presupposto di una pretesa tributaria, il vizio si riverbera sull’atto consequenziale notificato, determinandone la nullità derivata per difetto della sequenza procedimentale che garantisce il diritto di difesa.
  • Nel processo tributario, la prova di un diverso domicilio eletto per le notificazioni grava sul notificante che intenda giustificare la consegna in un luogo diverso da quello risultante dal domicilio fiscale.
  • rami
  • materie
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Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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