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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società la indebita applicazione del regime del margine IVA nella vendita di 82 autoveicoli usati acquistati da un rivenditore infracomunitario, ritenendo insussistenti i presupposti per il regime agevolato. Dopo un primo passaggio in Cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio rigettava il ricorso in riassunzione della contribuente. La società ricorrente ha quindi dedotto sei motivi: 1) violazione dell'art. 394 c.p.c. per asserita inversione dei ruoli processuali da parte del giudice di rinvio; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata ottemperanza al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, che imponeva il riesame delle singole prove documentali e il confronto tra fatture e prospetti della Guardia di Finanza; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle censure relative ai contrasti tra fatture e prospetti G.d.F.; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell'asterisco e nella dicitura "regime del margine" presenti in calce alle fatture; 5) violazione di varie norme processuali e sostanziali e della disciplina UE, per non avere il giudice di rinvio correttamente valutato i documenti e per avere fatto riferimento a informazioni dell'organo collaterale estero e al regolamento UE n. 904/2010; 6) censura sulle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che il giudice di rinvio non si era uniformato al contenuto conformante della precedente sentenza di cassazione n. 12264/2018. In particolare, la CTR non aveva proceduto al riesame delle singole prove documentali e al confronto tra le fatture di acquisto degli autoveicoli e i prospetti della Guardia di Finanza, come invece imposto in sede rescissoria. L'accoglimento del secondo motivo ha determinato l'assorbimento di tutte le altre censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 394 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita inversione della posizione processuale delle parti nel giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle statuizioni della sentenza di cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sulle contestazioni della contribuente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella valutazione del materiale probatorio

  • art. 2797 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo, ma non oggetto di autonoma decisione nel merito

  • art. 55 Regolamento UE n. 904/2010

    citato dalla ricorrente per contestare il riferimento del giudice di rinvio alle informazioni fornite dall'organo collaterale estero

  • art. 11 disp. sulla legge in generale

    richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite

Massime di principio

  • Quando la cassazione annulla una sentenza per vizio di motivazione e rinvia al giudice di merito, quest'ultimo conserva i poteri istruttori e valutativi propri del giudice di merito, ma deve svolgere l'esame richiesto dalla sentenza rescindente nei limiti e secondo il percorso argomentativo da essa indicati.
  • Il giudice di rinvio non può eludere il contenuto conformante della decisione di cassazione: se è stato disposto il riesame di specifiche prove documentali, deve effettivamente confrontarle e dar conto in motivazione dell'esito di tale comparazione.
  • La violazione dei limiti del giudizio di rinvio integra un vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione della sentenza resa in sede di rinvio.
  • L'accoglimento di un motivo che attiene al mancato rispetto del giudizio rescissorio assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, perché la decisione impugnata deve essere nuovamente esaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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