Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14080/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, rideterminata la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per furto in abitazione aggravato e per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con un unico motivo deducevano violazione di legge in relazione al mancato accertamento, da parte della Corte di merito, di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e non consentita in sede di legittimità, poiché priva dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e non idonea a individuare gli elementi posti a base della doglianza, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.

    La deduzione del mancato rilievo di cause di non punibilità non può essere formulata in modo generico, dovendo il ricorrente indicare specificamente gli elementi da cui desumere l'evidenza della causa di proscioglimento.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità rende la censura inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p. è ammissibile solo se sorretta da specifici elementi di fatto e di diritto che rendano percepibile l'errore denunciato.
  • La mera affermazione che il giudice di merito non abbia verificato cause di non punibilità non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
  • Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorso che non indichi puntualmente le ragioni del dissenso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoUso di atto falso
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.