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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24021/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assuntore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento di un credito bancario composto da uno scoperto di conto corrente e da un credito derivante dalla risoluzione anticipata di un contratto di interest rate swap. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova della legittimità del saldo e della liceità delle singole poste. La banca propose opposizione allo stato passivo; nel frattempo intervenne l'omologazione di un concordato fallimentare con assuntore, che versò la somma prevista e assunse il contenzioso. Il tribunale accolse l'opposizione, ammettendo il credito e, oltre a modificare lo stato passivo, accertò espressamente un credito chirografario anche nei confronti dell'assuntore. L'assuntore ricorse per cassazione deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la domanda di accertamento del credito verso l'assuntore sarebbe stata proposta solo in comparsa conclusionale; violazione della disciplina fallimentare sul concordato con assuntore, poiché il tribunale avrebbe attribuito all'assuntore un'obbligazione diversa e più ampia rispetto a quella prevista dal concordato omologato; violazione dei limiti quantitativi della domanda, per non avere il tribunale contenuto l'accertamento alla percentuale concordataria; oltre ad altri motivi riguardanti la validità del contratto bancario monofirma, la meritevolezza dell'IRS, la sottoscrizione del contratto quadro, le commissioni implicite e i profili di annullabilità per vizi del consenso e difetti informativi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo che il tribunale fosse andato oltre i limiti della domanda e del concordato fallimentare omologato: non poteva limitarsi ad ammettere il credito al passivo, ma non poteva nemmeno accertare un debito diretto dell'assuntore verso la banca, né prescindere dalla percentuale e dalle modalità di pagamento previste dal concordato. Ha invece rigettato il sesto, l'ottavo, il nono e il decimo motivo, dichiarando inammissibile il settimo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; l'accertamento del credito verso l'assuntore, formulato solo tardivamente in comparsa conclusionale, integra ultrapetizione se il tribunale attribuisce una statuizione non richiesta nei termini utili

  • art. 99 l.fall.

    l'opposizione allo stato passivo deve rispettare il perimetro della domanda tempestivamente proposta; una domanda nuova formulata solo in comparsa conclusionale è inammissibile

  • art. 101 c.p.c.

    se la decisione viene fondata su una domanda nuova o comunque non previamente introdotta, deve essere assicurato il contraddittorio con concessione di termine difensivo

  • art. 124 l.fall.

    la proposta di concordato fallimentare delimita il contenuto degli obblighi assunti dall'assuntore e le modalità di soddisfazione dei creditori

  • art. 130 l.fall.

    l'efficacia vincolante del concordato non consente di attribuire all'assuntore obblighi diversi o più ampi di quelli risultanti dal piano omologato

  • art. 135 l.fall.

    il concordato fallimentare è obbligatorio per i creditori anteriori nei limiti e secondo le modalità previste; l'accertamento del credito non può prescindere dalla percentuale concordataria

  • art. 117 TUB

    la nullità per difetto di forma scritta non sussiste nel contratto bancario monofirma, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente secondo l'orientamento consolidato

  • art. 1322 c.c.

    la doglianza sulla meritevolezza dell'interest rate swap è stata ritenuta generica e attinente al merito

  • art. 2702 c.c.

    la sottoscrizione riferita all'intera dichiarazione scritta rende valida ed efficace la scrittura privata nel suo complesso, anche se non apposta su ogni foglio

  • art. 135 c.p.c.

    il motivo sull'apparenza di motivazione è stato giudicato generico e non idoneo a scalfire la motivazione del tribunale

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con assuntore, l'accertamento del credito di un creditore anteriore deve essere effettuato nel rispetto del contenuto concreto della proposta omologata: il giudice non può trasformarlo in un titolo diretto contro l'assuntore se il concordato prevede solo un obbligo di versamento e la successiva distribuzione da parte degli organi della procedura.
  • La domanda nuova proposta solo in comparsa conclusionale non può fondare una statuizione di merito se amplia l'oggetto del giudizio oltre il petitum originario; in tal caso la decisione incorre in ultrapetizione.
  • L'assuntore del concordato fallimentare, in mancanza di immediata liberazione del debitore originario, si affianca ad esso nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio come garante/coobbligato, ma tale assetto non consente automaticamente di attribuire all'assuntore una condanna oltre i limiti del concordato omologato.
  • Nel contratto bancario c.d. monofirma la mancanza della sottoscrizione dell'intermediario non comporta di per sé nullità, quando la forma scritta è posta a protezione del cliente e risulta la sottoscrizione di quest'ultimo.
  • La sottoscrizione della scrittura privata si riferisce all'intero contenuto dell'atto e non al singolo foglio materialmente firmato; la mancata firma dei fogli precedenti non incide sulla validità complessiva della scrittura, salvo querela di falso.
  • Le censure in cassazione che investono la meritevolezza del contratto o i vizi informativi devono essere specifiche e autosufficienti: motivi generici o meramente assertivi sono inammissibili o comunque infondati.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullità

Testo integrale

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