Cassazione Civile, Ordinanza n. 15935/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore postale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, presso uno sportello della società ricorrente, di un assegno di traenza non trasferibile di euro 4.500 intestato a una determinata beneficiaria, ma incassato da un soggetto diverso. La corte d'appello aveva condannato la società ricorrente al pagamento dell'importo in favore della compagnia assicurativa, ritenendo che la responsabilità ex art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933 operasse in modo oggettivo, indipendentemente dalla colpa nell'identificazione del presentatore, e reputando irrilevante anche la spedizione del titolo per posta ordinaria. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 43 l. assegni e degli artt. 1218, 1189 e 1992 c.c., sostenendo che la responsabilità della banca/operatore negoziatore ha natura contrattuale e richiede comunque la possibilità di prova liberatoria ex art. 1218 c.c., oltre a contestare l'idea che l'art. 43 deroghi alle regole sul pagamento al creditore apparente; ha inoltre affermato di aver svolto un'accurata identificazione del presentatore, poi risultato munito di documento falsificato. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata considerazione della responsabilità della banca trattaria e degli accordi interbancari sulla vigilanza in compensazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di norme postali e degli artt. 1227, 1218, 2043 e 2056 c.c., lamentando che la corte territoriale non avesse valutato il concorso di colpa del mittente e degli altri soggetti per la spedizione dell'assegno con posta ordinaria anziché assicurata, modalità che avrebbe esposto il titolo a rischio evitabile. Con il quarto motivo ha censurato la qualificazione del debito come debito di valore ai fini degli artt. 1277 e 1224 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha affermato che la responsabilità ex art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933 è di natura contrattuale e, pur essendo speciale rispetto agli artt. 1189 e 1992 c.c., non è configurabile come responsabilità automatica e oggettiva: l'operatore può liberarsi provando di avere adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e quindi l'assenza di colpa nell'errata identificazione del prenditore. Ha inoltre condiviso il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione di un assegno per posta ordinaria, anziché con modalità più sicure, può integrare concorso di colpa del mittente, in quanto condotta idonea ad esporre volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla normale prudenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce della prova liberatoria dell'operatore e del dedotto concorso di colpa nella spedizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933
disciplina la responsabilità di chi paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo prenditore; è norma speciale rispetto agli artt. 1189 e 1992 c.c. e la responsabilità opera anche per colpa lieve, ma resta configurabile la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c.
la responsabilità dell'operatore qualificato ha natura contrattuale e consente la prova liberatoria dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento, dimostrando di avere agito con la diligenza richiesta
il parametro di diligenza dell'operatore professionale è quello richiesto al banchiere/operatore qualificato nella verifica dell'identità del presentatore
regola il pagamento al creditore apparente; la Corte ribadisce che, rispetto al pagamento di assegno non trasferibile, la disciplina speciale dell'art. 43 prevale, ma il tema della colpa resta rilevante ai fini della responsabilità dell'operatore
norma sui titoli di credito a legittimazione variabile richiamata come raffronto; la disciplina speciale dell'assegno non trasferibile si pone in rapporto di specialità rispetto a essa
richiamato in relazione al concorso di colpa del mittente nella spedizione del titolo
richiamato nel motivo relativo al concorso di responsabilità nella spedizione del titolo
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione del danno e al concorso di colpa
richiamato insieme alla disciplina postale sulla spedizione del titolo
D.M. Ministero delle Comunicazioni 9 aprile 2001
richiamato quanto alle modalità di spedizione postale
D.M. Ministero delle Comunicazioni 26 febbraio 2004
richiamato quanto alle modalità di spedizione postale
richiamato nel motivo sul tipo di debito riconosciuto dalla corte territoriale
richiamato nel motivo sul tipo di debito e sugli accessori
richiamato per il deposito delle memorie
Cass. S.U. n. 14712/2007
richiamata quale precedente sulla natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43 l. assegni
Cass. S.U. n. 12478/2018
richiamata dalla ricorrente; la Corte osserva che le Sezioni Unite hanno comunque riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità e la possibilità di prova liberatoria
Cass. n. 12477/2018
richiamata dalla Corte per ribadire la specialità dell'art. 43 l. assegni e la rilevanza della colpa anche lieve
Cass. S.U. n. 9769/2020
"La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente"
la spedizione ordinaria dell'assegno, in presenza di sottrazione e riscossione indebita, può integrare concorso di colpa del mittente perché espone il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza
Massime di principio
- La responsabilità dell'operatore che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore ha natura contrattuale e resta soggetta al paradigma dell'art. 1218 c.c., sicché l'operatore può andare esente da responsabilità dimostrando che l'inesatta identificazione non gli è imputabile e che ha agito con la diligenza professionale richiesta.
- L'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933 è norma speciale rispetto alle regole generali sul pagamento al creditore apparente e sui titoli a legittimazione variabile; la specialità non elimina, però, la rilevanza della colpa nella verifica dell'identità del presentatore.
- La spedizione di un assegno non trasferibile con posta ordinaria, quando il titolo venga sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente, perché costituisce una modalità di trasmissione che espone il titolo a un rischio evitabile e concorre causalmente con l'eventuale colpa dell'operatore negoziatore.
- Nel giudizio sul pagamento indebito di un assegno non trasferibile il giudice di rinvio deve valutare congiuntamente la prova liberatoria dell'operatore e l'eventuale concorso di colpa del mittente nella catena causale dell'evento dannoso.
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