Cassazione Penale, Sentenza n. 38252/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo agli arresti domiciliari subiti dal 3 al 24 febbraio 2020 disposti dal G.I.P. del Tribunale di Pavia (ordinanza 29/01/2020) e revocati dal Tribunale del riesame di Milano (21/02/2020). Il ricorrente era poi stato assolto, con sentenza del G.U.P. di Pavia del 25/11/2021, dall'imputazione relativa all'art. 416, commi 1, 2 e 3 c.p. Il ricorrente censura l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la istanza di riparazione: 1) carenza di motivazione per avere il giudice della riparazione fondato la decisione sui contenuti della sentenza assolutoria senza valutare specifici punti indicati nell'istanza ex art. 314 c.p.p.; 2) motivazione illogica e contraddittoria per non aver considerato le argomentazioni del Tribunale del riesame che aveva revocato la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio. La Cassazione ha ritenuto decisivo il principio secondo cui, quando la revoca della misura cautelare è avvenuta per mancanza di gravità indiziaria sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento della cautela, non può essere considerata una condizione ostativa al riconoscimento della riparazione l'aver dato o concorso a dare causa alla misura per dolo o colpa grave; in tali casi il giudice della riparazione non può valutare nemmeno una condotta colposa lieve dell'istante.
Norme richiamate
Nella sentenza di merito l'imputazione riguardante l'art. 416 è stata esclusa in fase di giudizio; la presenza di indizi investigativi non basta a escludere il diritto alla riparazione quando la valutazione definitiva stabilisce l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura.
Richieste e atti specifici indicati nell'istanza ex art. 314 devono essere considerati dal giudice della riparazione; il ricorso ha censurato il mancato esame di tali elementi da parte della Corte d'appello.
La revoca della misura in sede di riesame ex articolo 309 è stata valutata come fondata sui medesimi elementi posti a base della cautela, con conseguenze sul giudizio di riparazione (inesistenza dell'efficienza causale della condotta dell'indagato).
Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Ratio richiamata: se l'insussistenza ab origine delle condizioni della misura emerge da diversa valutazione degli stessi elementi, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare non è ostativo al diritto alla riparazione; il giudice della riparazione non può valutare neppure la condotta colposa lieve.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018
Ulteriori precedenti confermano il principio sulle conseguenze, ai fini della riparazione, della diversa valutazione degli stessi elementi che hanno portato alla revoca della misura cautelare.
Massime di principio
- Se la revoca della misura cautelare (ad es. in sede di riesame) è avvenuta per mancanza di gravità indiziaria sulla base degli stessi elementi posti a fondamento della misura originaria, il giudice della riparazione non può escludere il diritto alla riparazione invocando che l'istante abbia concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa lieve.
- Il giudice della riparazione deve motivare espressamente e specificamente sulle doglianze formulate nell'istanza ex art. 314 c.p.p.; omissioni o valutazioni superficiali giustificano l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- La presenza di risultati investigativi sospetti non esclude automaticamente il diritto alla riparazione se la valutazione definitiva dimostra l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare.
- La giurisprudenza consolidata (anche Sez. U.) tutela l'autoreferenzialità dell'errore dell'Autorità giudiziaria: quando l'errore è riconducibile a diversa valutazione degli stessi elementi, non può essere imputata causalità efficiente alla condotta dell'indagato.
- In situazioni analoghe conviene documentare con precisione, nell'istanza di riparazione, i punti fattuali e giuridici che il giudice della riparazione deve valutare e richiamare le decisioni del riesame che hanno revocato la misura per carenza di indizi.
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