Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha dedotto violazione dell'art. 597, comma 1 in relazione al comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello, riqualificando il reato da furto base a quello previsto dall'art. 624-bis in riferimento all'art. 625, n. 2 c.p., ha mutato il regime di procedibilità da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio senza che il pubblico ministero avesse impugnato, realizzando un indebito peggioramento della posizione processuale dell'imputato (c.d. reformatio in peius) su un punto non devoluto al giudice di secondo grado; la difesa ha inoltre richiamato la specificità del rito abbreviato non condizionato e la pretesa sorpresa processuale data dalla riqualificazione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello abbia proceduto alla corretta riqualificazione giuridica del fatto in art. 624-bis (in relazione all'art. 625, n. 2), anche se ciò ha comportato il passaggio della procedibilità a ufficio, perché tale mutamento è una conseguenza automatica della corretta qualificazione del fatto e non costituisce, di per sé, un peggioramento del trattamento sanzionatorio vietato dalla regola della reformatio in peius quando l'appellante è il solo imputato. La Corte ha osservato che l'aggravante richiamata era già originariamente contestata e che non è stata introdotta nuova circostanza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta la corretta qualificazione giuridica del fatto: il reato così ricondotto è procedibile d'ufficio e l'appellante non può impedire al giudice di appello di enucleare la corretta fattispecie
L'aggravante invocata è stata considerata già contestata in primo grado e la sua ricorrenza non costituisce una novazione imputativa che possa essere vietata in appello
art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Il comma 3, nella parte che limita l'intervento della Corte di appello quando l'appellante è l'imputato, non impedisce al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave entro i limiti del comma 1; tale divieto di reformatio in peius investe il trattamento sanzionatorio in senso stretto e non il mutamento indiretto del regime di procedibilità conseguente a corretta ricostruzione del reato
Richiamata dalla difesa in relazione alla procedibilità a querela, la norma è stata considerata secondaria rispetto alla necessità di corretta qualificazione: la sopravvenuta procedibilità a querela non prevale automaticamente sulla ricostruzione che porta a reato procedibile d'ufficio quando la fattispecie è correttamente inquadrata
precedente giurisprudenziale: Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022
citata testualmente nella motivazione della corte di legittimità
Confermato il principio secondo cui il giudice di appello può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione anche in difetto di gravame del pubblico ministero, purché la questione sia strettamente connessa a capo impugnato e senza incidere sul trattamento sanzionatorio in senso stretto
Massime di principio
- Il giudice di appello ha il dovere/ potere di dare la corretta qualificazione giuridica del fatto; tale riqualificazione è lecita anche se più grave, purché non determini un peggioramento del trattamento sanzionatorio (reformatio in peius vietata riguarda specie e quantità della pena)
- Il mutamento del regime di procedibilità (da querela a ufficio) che derivi automaticamente dalla diversa qualificazione giuridica non è, di per sé, violazione dell'art. 597 c.p.p.; ciò è ammesso se l'aggravante o gli elementi costitutivi sono riconducibili a quanto già devoluto o contestato
- Se la nuova qualificazione si basa su circostanze non precedentemente contestate o su elementi non nel devolutum, la difesa può rilevare violazione del principio devolutivo e della tutela del diritto di difesa
- Nel rito abbreviato non condizionato occorre particolare attenzione: la difesa può eccepire la sorpresa processuale se la riqualificazione introduce elementi non prevedibili e ciò può incidere sulla decisione, soprattutto se la nuova qualificazione comporta effetti sostanziali o processuali rilevanti
- Quando il pubblico ministero non impugna, la Corte di appello può comunque intervenire sulla qualificazione del reato se la questione è strettamente connessa ai temi oggetto d'impugnazione e non modifica la sofferenza sanzionatoria dell'imputato; se la riqualificazione invece comporta un aumento della pena, l'intervento è precluso senza gravame del PM
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