Cassazione Penale, Sentenza n. 27383/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello: la motivazione indicava una pena di mesi due e giorni venti di reclusione (con concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p.), mentre il dispositivo recava la pena diversa di mesi quattro di reclusione. La correzione era richiesta affinché il dispositivo fosse adeguato alla motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procedura adottata (istanza di correzione di errore materiale dinanzi alla Corte d'appello) fosse erronea per la materia dedotta: la difformità tra dispositivo e motivazione avrebbe dovuto essere dedotta nella fase di cognizione prima che la sentenza diventasse definitiva o impugnata mediante i mezzi ordinari (ricorso per cassazione contro la sentenza). La Corte ha inoltre precisato che la prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è una regola assoluta, ma nel caso concreto non sussisteva la rilevante abnormità dell'atto e la procedura applicata rientrava nei poteri della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si tratta dell'attenuante comune che il ricorrente sosteneva fosse stata riconosciuta nella motivazione e avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della pena; la Corte ha rilevato che la motivazione menzionava tale attenuante ma il rimedio procedurale scelto non era quello corretto per far valere la difformità.
Norma sulla correzione della sentenza per errore materiale: la Corte ha ricordato che tale strumento è destinato a rettifiche materiali e non può sostituirsi ai rimedi impugnatori ordinari quando la difformità risulti oggetto di valutazione e debba essere dedotta nella fase di cognizione.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130
La Corte ha richiamato questa disposizione per spiegare i poteri della Corte d'appello di correggere o completare la motivazione, ma ha anche osservato che ciò non legittima l'uso della procedura di correzione quando la questione richiede una valutazione che sarebbe stata opportuna nelle fasi di cognizione o mediante impugnazione.
Richiamata indirettamente con l'art. 547: disciplina i requisiti della sentenza e i casi in cui è prevista la rettifica; la Corte sottolinea che la difformità deve essere dedotta prima della definitività della sentenza.
Massime di principio
- Se c'è discordanza tra dispositivo e motivazione di una sentenza, occorre dedurla e sollevare il vizio durante la fase di cognizione o impugnare la sentenza con i rimedi ordinari; non è automatico ottenere la rettifica tramite istanza di errore materiale se la questione comporta valutazioni giuridiche.
- L'art. 130 c.p.p. tutela le correzioni materiali e formali, non le questioni sostanziali che richiedono valutazioni di merito: usare tale rimedio per fatti che implicano un esame valutativo può comportare l'inammissibilità della domanda.
- La regola secondo cui il dispositivo prevale sempre sulla motivazione non è assoluta: la motivazione, se chiara e logica, può dimostrare l'erroneità del dispositivo; tuttavia la rettifica richiede che la difformità sia stata tempestivamente dedotta o che emerga come mero errore materiale incontestabile.
- Quando si contesta la pena applicata in contrasto con la motivazione, il percorso corretto è l'impugnazione mediante ricorso (anche per cassazione se pertinente), non la procedura di correzione dell'errore materiale dinanzi al medesimo giudice che ha emesso la sentenza.
- L'uso improprio di rimedi procedurali può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; è quindi opportuno valutare attentamente quale strumento processuale sia adeguato prima di proporre istanze di rettifica.
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