Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1572/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26/02/2021. Questioni principali: (1) per Giancarlo Alfano si contestava l'omessa motivazione della Corte di appello in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante fosse indicato come incensurato e fosse stata dedotta la sussistenza del beneficio; (2) per entrambi i ricorrenti si deduceva la carenza di motivazione sulla prova dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e la errata valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità estrinseca, osservando che la Corte di appello aveva motivato la responsabilità penale degli imputati sulla base delle testimonianze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e degli accertamenti svolti; il motivo risultava generico e non confrontava specificamente la motivazione impugnata. Il primo motivo, relativo a Giancarlo Alfano, è stato ritenuto fondato nella parte in cui la Corte di appello non ha motivato sul diniego della sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame su tale punto. La Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale di Giancarlo Alfano (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.). Il ricorso di Abagnale Vincenzo è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente Abagnale è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il resto del ricorso di Alfano è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    Norma applicata per la condanna relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (responsabilità del legale rappresentante della G&G).

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Norma applicata per la condanna relativa all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali (Campania s.r.l.).

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamato in tema di valutazione degli indizi; la Cassazione ha osservato che la doglianza sulla valutazione indiziaria era generica e non specificamente confutatoria della motivazione di merito.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza nella parte in cui afferma la responsabilità penale di Alfano, impedendo nuovo esame in Cassazione su quell'aspetto.

  • codice penale, art. 515

    Richiamato in relazione al certificato penale che riportava una precedente condanna (utile alla valutazione della recidiva e quindi rilevante ai fini della sospensione condizionale).

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato come riferimento procedurale sulla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Un motivo che non indica con precisione i punti della motivazione impugnata e non li confronta concretamente con le ragioni di fatto e di diritto è inammissibile per difetto di specificità estrinseca.
  • L'omessa motivazione su una domanda ben circoscritta (es. diniego della sospensione condizionale della pena) può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame, senza tuttavia travolgere l'accertamento di responsabilità già ritenuto irrevocabile.
  • La dichiarazione di irrevocabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p. impedisce che la Cassazione riesamini l'affermazione della responsabilità penale su quel profilo.
  • Nelle contestazioni sulla prova dell'inesistenza di operazioni (fatture inesistenti) è necessario confrontarsi puntualmente con le prove e la motivazione di merito; non è sufficiente lamentare in termini generici la mancanza di prova.
  • In sede di impugnazione è fondamentale documentare con precisione e con riferimenti alla motivazione impugnata le ragioni per cui questa sarebbe illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente, per evitare l'inammissibilità del motivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.