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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22340/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta nel 2001 e conclusa solo con riparto finale depositato nel 2019, nella quale il loro dante causa era stato ammesso al passivo per un credito modesto e aveva ottenuto una soddisfazione minima. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto monitorio, aveva revocato il riconoscimento dell'indennizzo ritenendo che l'estrema complessità della procedura, caratterizzata da numerosissime insinuazioni, ingente attivo e passivo, molti giudizi revocatori e controversie con fisco e banche, giustificasse integralmente la durata e facesse venir meno il diritto all'indennizzo. Con il ricorso per cassazione le interessate hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che, una volta superato il termine legale di ragionevole durata della procedura concorsuale, la complessità non può escludere radicalmente il diritto all'equa riparazione; con il secondo motivo hanno lamentato la violazione delle norme sulle spese per essere state poste a loro carico anche le spese forfettarie in favore dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il diniego totale dell'indennizzo pronunciato dalla Corte d'appello: in tema di procedura fallimentare, la complessità può al più giustificare uno slittamento della durata ragionevole da sei a sette anni, ma non la sua estensione fino a circa diciotto anni né l'esclusione integrale dell'equa riparazione, salvo i casi tassativi di non spettanza previsti dalla legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Il giudice, nell'accertare la violazione del termine ragionevole, deve valutare complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice; per le procedure concorsuali il termine ragionevole è di sei anni, con possibile temperamento solo entro limiti contenuti dalla particolare complessità.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Per la procedura concorsuale si considera rispettato il termine ragionevole se essa si conclude in sei anni.

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001

    Le ipotesi di non spettanza dell'indennizzo sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa per escludere il diritto oltre il limite legale di durata ragionevole.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La ragionevole durata del processo tutela anche il danno morale soggettivo derivante dal protrarsi eccessivo del giudizio; il superamento della durata tollerabile fa presumere il pregiudizio, salvo circostanze particolari contrarie.

  • art. 1 del Primo protocollo addizionale CEDU

    Richiamato a sostegno della violazione dedotta, senza specifica autonoma motivazione nel dispositivo della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro di conformazione della disciplina interna agli obblighi convenzionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 2, secondo comma, d.m. Giustizia n. 55/2014

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese forfettarie in favore dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione in camera di consiglio con memoria.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto monocratico in materia di equa riparazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali ai fini della legge Pinto il termine ragionevole è fissato in sei anni; la particolare complessità del procedimento può incidere solo in misura contenuta, fino a un tollerabile slittamento, ma non può giustificare durate abnormi.
  • La complessità del fallimento, anche se elevata per numero di creditori, massa attiva e passiva, azioni revocatorie e giudizi incidentali, deve essere valutata dentro il perimetro della durata ragionevole, non come causa di esclusione integrale del diritto all'equa riparazione oltre i limiti legali.
  • Una volta accertato il superamento del termine di durata ragionevole in misura significativa, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo deve presumersi sussistente, salvo prova di circostanze concrete idonee a escluderlo.
  • Le ipotesi di non spettanza dell'indennizzo previste dalla legge Pinto hanno natura tassativa e non possono essere estese per via interpretativa in base alla sola complessità del caso.
  • Nel computo della durata complessiva di una procedura fallimentare devono essere considerati anche i tempi delle vicende processuali incidentali o parallele, poiché rientrano nell'unico processo concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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