Sentenza del 09/11/2016 n. 22758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria, sostenendo che non gli fossero state regolarmente notificate né la comunicazione dell’iscrizione né le cartelle di pagamento presupposte, e invocando la violazione della disciplina sulla riscossione e delle garanzie procedimentali. Dopo l’accoglimento parziale del suo ricorso in appello, ha proposto tre motivi in Cassazione: ha contestato la dichiarazione di difetto di giurisdizione tributaria per alcuni crediti e la valutazione della documentazione sulle cartelle e sull’ipoteca; ha dedotto che i titoli presupposti non fossero identificabili e che la misura cautelare fosse carente di motivazione; infine, ha sostenuto che le cartelle fossero state notificate invalidamente, per mancanza della relata dell’ufficiale giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la documentazione acquisita in appello consentisse di individuare la natura dei crediti e quindi di ripartire la giurisdizione tra giudice tributario e giudice competente per i crediti non tributari; le censure del contribuente non criticavano adeguatamente tale accertamento. Ha inoltre rilevato che il giudice d’appello aveva esaminato le cartelle notificate e non opposte e la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, sicché i rilievi sulla motivazione della misura non incidevano sulla ragione della decisione. Quanto alla notifica delle cartelle, ha stabilito che, se il concessionario procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria un’apposita relata: la notifica si perfeziona alla data risultante dall’avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario. La sentenza impugnata, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per una parte dei crediti e deciso nel merito per gli altri, è quindi rimasta ferma. Spese dell’intero giudizio compensate; nessuna condanna pecuniaria accessoria indicata.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica
Quando il concessionario notifica direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della consegna risultante dall’avviso è sufficiente e non occorre una separata relata di notifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
La disposizione è menzionata nella ricostruzione del giudizio di primo grado, che aveva escluso documenti del concessionario ritenendoli tardivi. La Cassazione non la applica per decidere i motivi: il giudice d’appello aveva acquisito e valutato la documentazione, senza che il ricorrente formulasse una censura idonea a contestare la ratio della decisione.
Massime di principio
- Per le cartelle notificate direttamente dal concessionario con raccomandata e avviso di ricevimento, non è indispensabile la relata dell’ufficiale giudiziario: l’avviso sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario può documentare la notificazione.
- Quando un’iscrizione ipotecaria è fondata su crediti di natura diversa, la giurisdizione va individuata in relazione alla natura dei singoli crediti; la documentazione che consente di identificarli può essere rilevante per tale ripartizione.
- In Cassazione occorre contestare in modo specifico la ragione effettiva della decisione impugnata. Censure generiche o riferite a questioni che non costituiscono la ratio decidendi non sono sufficienti a ottenere l’annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le vicende della controversia e lo sviluppo processuale la giustificano, anche se il ricorso è rigettato.
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